Coperture a terrazzo ammesse dal piano paesistico del Cilento (TAR Campania n. 1718 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 7, comma 7, delle NTA del Piano territoriale paesistico del Cilento Costiero, nel prescrivere che le falde delle coperture inclinate non superino la pendenza del 35% e che i manti di copertura siano in tegole tradizionali, non impone che le coperture debbano necessariamente assumere la configurazione a falde inclinate. La disposizione, letta sistematicamente con il comma 9 dello stesso articolo, si applica alle coperture inclinate e agli immobili di valore storico-ambientale, ma non vieta soluzioni architettoniche diverse, quali le coperture a terrazzo, che non consentono l’uso di tegole. Il parere paesaggistico negativo deve inoltre esplicitare in modo dettagliato la descrizione dell’edificio, del contesto e del rapporto tra essi, non essendo sufficiente il richiamo generico al contrasto con il piano.
Il Fatto
La società ricorrente impugna il parere con cui la competente Soprintendenza ha negato l’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un villino bifamiliare, con piano terra e piano interrato adibito a garage, su un’area di modeste dimensioni in cui sono presenti olivi e arbusti autoctoni. L’area è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497 del 1939, sulla base del D.M. 20 marzo 1969, ed è oggi tutelata dall’art. 136 del d.lgs. n. 42/2004 e dall’art. 142, comma 1, lettere c) e f), del medesimo decreto, oltre che ricompresa in zona RUA del Piano territoriale paesaggistico del Cilento Costiero.
L’Amministrazione ha motivato il diniego con il contrasto tra il progetto e il piano: caratteristiche architettoniche non in linea con le costruzioni tipiche, copertura a lastrico solare con impianto fotovoltaico in violazione dell’art. 7, ingenti movimenti di terra, estensione dell’intervento rispetto al lotto e superamento del limite del 30% di superficie scoperta impermeabilizzata. La ricorrente contesta l’interpretazione dell’art. 7, l’omessa valutazione delle modifiche integrative e la sostanziale compatibilità dell’opera con il contesto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso muovendo dall’interpretazione dell’art. 7, comma 7, delle NTA. Sul piano letterale la norma contiene prescrizioni vincolanti solo con riferimento all’inclinazione delle falde e ai materiali di copertura, ma non prescrive che i tetti debbano necessariamente essere a falde inclinate. Ne deriva la possibilità di adottare coperture a terrazzo, che sul piano logico-pratico non consentono l’utilizzo di tegole.
Sul piano sistematico il comma 9 del medesimo articolo, riferito agli immobili di valore storico-ambientale e ai centri storici, impone materiali tradizionali e vieta la sostituzione dei manti in coppi. Il contesto normativo è quindi tendenzialmente conservativo dell’architettura tradizionale già esistente, ma non vieta in assoluto modelli costruttivi diversi. L’Amministrazione ha dunque male interpretato la disposizione, imponendo un obbligo che essa non contiene.
Il Collegio esamina poi le modifiche integrative presentate dopo la comunicazione dei motivi ostativi, con cui la ricorrente ha eliminato la pavimentazione esterna sotto i pergolati. La tavola allegata dimostra graficamente la preponderanza delle aree a verde rispetto a quelle impermeabilizzate, con rispetto del rapporto del 30% previsto dall’art. 7, comma 5, del Piano. Anche l’inserimento architettonico appare armonico, per la presenza nelle immediate vicinanze di edifici con caratteristiche analoghe.
Il Collegio rileva inoltre il difetto di motivazione del parere. Richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 9694 del 2024, si afferma che l’atto paesaggistico deve recare in modo dettagliato la descrizione dell’edificio, del contesto e del rapporto tra essi, ai fini della valutazione dell’impatto visivo. Nella specie manca una chiara esplicitazione delle ragioni del contrasto.
Quanto agli altri profili, la superficie dell’immobile è minima rispetto al lotto, con rapporto di uno a sette; il movimento terra è strumentale e provvisorio, perché destinato al reinterro. L’area risulta peraltro abbandonata e incolta, sicché il progetto persegue obiettivi di riqualificazione paesaggistica, non potendosi ritenere che l’obiettivo si realizzi con la sola inedificazione. Il ricorso è quindi accolto e il parere annullato, con compensazione integrale delle spese di lite.
Nota della Redazione
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