Remand cautelare e improcedibilità del ricorso nel riesame dei contributi agricoli (TAR Campania n. 1076 del 11.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento adottato dall’amministrazione in esecuzione di un’ordinanza di remand cautelare, ove non sia meramente confermativo del precedente, costituisce nuova espressione di funzione amministrativa e rende improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, trasferendosi l’interesse del ricorrente dall’atto impugnato al nuovo provvedimento. In sede di riesame la pubblica amministrazione può pervenire a un esito ugualmente sfavorevole per l’interessato anche in presenza degli stessi motivi, purché il provvedimento sia compiutamente argomentato, postulando il riesame nuove valutazioni e nuova istruttoria. Nel giudizio di ammissibilità a contributi agricoli, la prova della coltivazione del fondo richiesta dalla lex specialis non è integrata dalla sola dimostrazione dell’impianto della coltura, occorrendo la rappresentazione certa della coltura effettivamente realizzata ai fini del calcolo della produzione standard.
Il Fatto
La società ricorrente, impresa agricola di nuova costituzione, ha presentato domanda di sostegno per la misura di miglioramento delle strutture produttive aziendali, nell’ambito del PSR Campania 2014/2020. La Regione ha comunicato la non ammissibilità della domanda sul presupposto dell’insufficienza dei dati di produzione standard, della mancata coltivazione delle particelle e dell’omessa produzione di documentazione fotografica del fabbricato.
Dopo l’istanza di riesame, l’amministrazione ha pubblicato la graduatoria definitiva collocando la ricorrente tra le domande non ammesse. La ricorrente ha impugnato gli atti dinanzi al TAR, che con ordinanza cautelare ha disposto il riesame dell’intera vicenda in contraddittorio. Esperito il riesame, la Commissione ha confermato la non ammissibilità, sicché la ricorrente ha proposto motivi aggiunti avverso il nuovo verbale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara anzitutto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso principale e i primi motivi aggiunti, essendosi l’interesse trasferito sul verbale di riesame adottato in esecuzione dell’ordinanza cautelare. Il provvedimento reso all’esito del remand, non meramente confermativo, sostituisce l’atto impugnato e restituisce all’amministrazione l’intero potere decisionale.
Nel merito, il TAR respinge i secondi motivi aggiunti. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 19.1 del bando, la Regione ha correttamente effettuato il riesame in contraddittorio: al di là del riepilogo dei motivi già enunciati, la Commissione ha ampliato le proprie valutazioni dando conto, motivo per motivo, delle obiezioni della difesa. Il nuovo provvedimento postula nuove valutazioni e nuova istruttoria e può condurre a esito sfavorevole anche per gli stessi motivi, purché compiutamente argomentato.
Il secondo e il terzo motivo, attinenti alla coltivazione del fondo, sono infondati. Richiamato l’art. 7.2 del bando, che per le imprese di nuova costituzione richiede dati di produzione standard supportati da documenti contabili e fiscali probatori, il Collegio rileva che il verbale di sopralluogo dell’organismo di controllo attesta la presenza dell’erbaio quale unica produzione destinata alla commercializzazione, mentre le orticole risultano coltivate per autoconsumo. La documentazione prodotta non dimostra la coltura effettivamente realizzata ai fini del calcolo della produzione standard. Anche il report fotografico si limita a documentare la fase di impianto.
È infine dichiarato inammissibile il quarto motivo per difetto di interesse, riferendosi a una parte del provvedimento priva di portata lesiva, con cui la Commissione ha chiarito che la richiesta delle foto del fabbricato non costituiva motivo di inammissibilità ma di chiarimento. Le spese sono compensate in ragione della complessità delle questioni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.