Revoca e rescissione dei contratti ex art. 145 TUEL e poteri extra (TAR Calabria n. 1064 del 01.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il potere di revoca delle deliberazioni e di rescissione del contratto già concluso, attribuito alla commissione straordinaria dall’art. 145, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, costituisce espressione di un potere extra ordinem, distinto dall’autotutela decisoria disciplinata dagli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990. Esso non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, stante la natura e l’intrinseca urgenza dell’atto, a tutela dell’ordine pubblico. Il relativo sindacato è di tipo oggettivo e non investe la responsabilità personale dei soggetti coinvolti. L’esercizio del potere è legittimo quando lo scioglimento dell’ente sia stato disposto anche per situazioni di infiltrazione o condizionamento mafioso connesse all’affidamento di concessioni di servizi pubblici locali, non essendo necessaria l’indicazione delle singole procedure negli atti presupposti.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un’associazione affidataria in concessione della gestione di un immobile comunale, impugna la deliberazione con cui la Commissione straordinaria del Comune, nell’esercizio dei poteri della Giunta, ha disposto la rescissione del contratto e la revoca degli atti connessi, ai sensi dell’art. 145, comma 4, d.lgs. n. 267/2000.

Il provvedimento muove dalle risultanze della commissione di accesso e dell’attività ispettiva svolta in esito allo scioglimento dell’ente per infiltrazioni mafiose. Il ricorrente deduce l’insussistenza dei presupposti, il difetto di istruttoria e di motivazione, la violazione delle garanzie partecipative e del principio di proporzionalità. Il TAR rigetta il ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce l’istituto richiamando la natura extra ordinem del potere della commissione straordinaria. Esso non si atteggia a riesame della legittimità formale degli atti, ma a momento autonomo di ricostituzione del tessuto amministrativo. La sua legittimità risiede nella necessità di chiudere ogni via all’infiltrazione criminale.

Da tale qualificazione il TAR trae il corollario processuale decisivo: il provvedimento non è né annullamento d’ufficio né revoca ex art. 21-quinquies. Non operano quindi i limiti dell’autotutela ordinaria, e la disciplina speciale cede il passo solo in presenza dei presupposti degli artt. 143 e 145 TUEL. Richiamando il Cons. Stato n. 2129 del 2019, il Collegio conferma l’autonomia delle due misure: lo scioglimento implica valutazioni soggettive, l’intervento sui contratti valutazioni oggettive.

Ne consegue il rigetto delle censure procedimentali. La comunicazione di avvio del procedimento non è dovuta, in ragione dell’urgenza connessa alla tutela dell’ordine pubblico e al recupero del bene. Il ricorrente ha comunque esposto la propria posizione con chiarimenti extra-procedimentali.

Nel merito, il TAR verifica che le determinazioni poggiano su un duplice fondamento: le risultanze dell’accesso e gli approfondimenti ispettivi, che hanno confermato e ampliato le criticità. Le numerose irregolarità della procedura di affidamento e della fase gestionale non risultano efficacemente contestate. Il rapporto di parentela del legale rappresentante con esponenti ritenuti apicali della criminalità organizzata è ritenuto provato e sufficiente a escludere il travisamento.

Quanto alla proporzionalità, il Collegio esclude l’irragionevolezza del recesso: a tutela dell’ordine pubblico è coerente recidere ogni legame, anche indiretto, dell’attività amministrativa con la criminalità organizzata. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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