Pericolosità sociale valutata sui fatti e non sulla rubrica del reato (TAR Toscana n. 1064 del 13.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di emersione dal lavoro irregolare, il diniego del permesso di soggiorno è legittimo quando l’amministrazione valuta i fatti oggetto di condanna a prescindere dalla loro qualificazione giuridica e dalla rubrica del reato, dando conto in motivazione dell’allarme sociale che tali fatti provocano. La valutazione di pericolosità sociale non richiede che la condanna riguardi un reato immediatamente ostativo, né che la misura di sicurezza sia concretamente eseguibile. Non sussiste automatismo tra condanna e diniego quando il provvedimento esamina le osservazioni procedimentali, esclude la sussistenza di legami familiari sul territorio e valorizza l’assenza di un positivo inserimento sociale. L’eventuale errore nella rubrica del reato non inficia il provvedimento se i fatti sono stati comunque oggetto di valutazione discrezionale.
Il Fatto
Il ricorrente accedeva, con istanza del 19.08.2022, alla procedura di emersione dal lavoro irregolare di cui all’art. 103 del D.L. n. 34/2020, ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La Questura di Firenze respingeva l’istanza con decreto del 23.11.2023, notificato il 26.4.2024, rilevando la presenza di sentenze di condanna a carico del richiedente.
L’interessato proponeva ricorso gerarchico il 25.05.2024; la Prefettura non si pronunciava e si formava il silenzio-rigetto. Il ricorrente impugnava quindi dinanzi al TAR Toscana il diniego e il silenzio, deducendo in un unico motivo violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili. Il Tribunale respingeva l’istanza cautelare, con ordinanza confermata dal Consiglio di Stato; la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 21 maggio 2025.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente sosteneva che la condanna posta a base del diniego non riguardasse reati immediatamente ostativi e non fosse sintomatica di pericolosità sociale, poiché la misura cautelare era stata revocata e la misura di sicurezza dell’espulsione non era esecutiva, potendo essere dichiarata eseguibile solo a pena espiata e previo accertamento della pericolosità in quel momento, ai sensi dell’art. 679 cod. proc. pen.
Il Collegio rileva che il ricorrente è stato condannato in primo grado per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.p.r. n. 309/1990, originariamente contestato ai sensi del comma 1 e poi riqualificato nell’ipotesi lieve. Lo stesso provvedimento impugnato qualifica erroneamente la sentenza come riferita al comma 1.
L’errore di qualificazione non assume però rilievo decisivo. Il Tribunale osserva che i fatti oggetto della condanna sono stati valutati dall’amministrazione a prescindere dalla rubrica del reato e sono stati oggetto di una valutazione discrezionale, che ha dato prevalenza all’allarme sociale provocato da quei comportamenti. Il decreto richiama anche la frequentazione di persone gravate da precedenti in materia di stupefacenti e contro il patrimonio, qualificando la condotta come indice di pericolosità e di mancanza di positivo inserimento sociale.
La motivazione dà atto dell’esame delle osservazioni procedimentali, che riproponevano le medesime argomentazioni del ricorso, e precisa che il diniego è assunto escludendo ogni automatismo tra condanna e titolo di soggiorno, rilevando l’assenza di legami familiari sul territorio nazionale. L’amministrazione ha inoltre evidenziato che lo straniero aveva iniziato a lavorare solo dal 2021 e che le misure di sicurezza erano state confermate in sede di riesame dalla Corte d’Appello.
A fronte di tale architettura provvedimentale, il Collegio ritiene insufficienti le allegazioni sull’attività lavorativa, peraltro riferita a un contratto a tempo parziale e indeterminato del 27.08.2024, dirette a dimostrare l’inserimento sociale. Il ricorso è pertanto infondato e va respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità dei fatti di causa.
Nota della Redazione
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