Ottemperanza carta docente: ordine al Ministero e commissario ad acta (TAR Liguria n. 957 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è lo strumento processuale per conseguire l’esecuzione del giudicato che condanna l’amministrazione a un obbligo di dare, come l’accreditamento della carta docente. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere, nomina il commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza e può fissare, su richiesta di parte, una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., parametrata al ritardo nell’esecuzione.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal giudice ordinario una pronuncia di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accreditamento di complessivi euro 3.000,00 per più annualità scolastiche. Rimasta inadempiuta l’amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 112 c.p.a..
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che, nel merito, l’amministrazione non aveva sollevato alcuna contestazione e che era decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997. Ha pertanto accolto il ricorso, ordinando al Ministero di provvedere all’esecuzione della sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia.
Accertata la persistente inottemperanza come presupposto per l’intervento sostitutivo, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente, che dovrà provvedere in luogo dell’amministrazione nel successivo termine di trenta giorni. In presenza della domanda di parte, ha altresì applicato la penalità di mora nella misura di euro 10,00 per ogni giorno di ritardo, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza e fino all’esecuzione del giudicato ovvero all’insediamento del commissario.
Quanto alle spese, il Tribunale ne ha disposto la condanna secondo il criterio della soccombenza, richiamando il carattere seriale della controversia e l’assimilazione del giudizio di ottemperanza alle procedure esecutive mobiliari, come affermato da Cons. Stato, Sez. III, 25.3.2016, n. 1247. Ha infine distratto le spese in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.