Bilanciamento tra mobilità e ambiente salubre nelle ordinanze sulla circolazione (Cons. Stato n. 10027 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il sindaco reintroduce il doppio senso di circolazione su strade ad alto scorrimento deve essere sorretto da un bilanciamento ragionevole e proporzionato tra l’interesse alla fluidità della mobilità e il diritto dei residenti a un ambiente salubre. Ambiente e salute costituiscono interessi sensibili ai sensi dell’art. 14-quinquies della legge n. 241/1990 e valori primari dell’ordinamento, sì che la loro compressione esige una specifica motivazione. È illegittima l’ordinanza che anteponga in modo aprioristico e assoluto la più fluida circolazione alla salute dei residenti, senza istruttoria e senza considerare il peggioramento dei livelli di inquinamento. La conferenza di servizi che non esamini gli interessi coinvolti né esprima assensi non è idonea a fondare la scelta amministrativa.
Il Fatto
Il Comune di Poggio a Caiano, dopo avere istituito nel 2022 un sistema di sensi unici su alcune strade interessate da elevati livelli di inquinamento atmosferico e acustico, con ordinanza sindacale del 30 aprile 2024 ha ripristinato il doppio senso su via Vittorio Emanuele II e via Pratese, revocando i provvedimenti precedenti.
I residenti hanno impugnato la revoca davanti al TAR Toscana, che ha accolto il ricorso rilevando l’incompetenza del Comune su strade provinciali site in un centro abitato con meno di diecimila abitanti. Il Comune ha proposto appello, contestando l’interesse a ricorrere e rivendicando la propria competenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta l’appello. Quanto all’interesse a ricorrere, la disciplina del senso unico del 2022 deve ritenersi prorogata per implicito: la permanenza della segnaletica stradale integra un atto amministrativo implicito di proroga, secondo l’indirizzo richiamato dalla Sezione (Cons. Stato n. 8118 del 2022; Cons. Stato n. 6732 del 2020). La stessa ordinanza del 2024 parla di “revoca dell’attuale senso unico”, confermandone la vigenza.
L’interesse dei residenti è concreto: il passaggio dal senso unico al doppio senso comporta, secondo l’id quod plerumque accidit, un aumento del traffico e quindi dell’inquinamento, con una presunzione iuris tantum non superata dall’amministrazione.
Sulla competenza, il Comune conta circa 9.900 abitanti. Ai sensi dell’art. 2, comma 7, cod. strada e dell’art. 4 del d.P.R. n. 495/1992, i tratti di strade provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti restano di competenza provinciale. Non soccorre l’art. 7, comma 1, lett. a), cod. strada sui siti UNESCO: il riferimento alla Villa Medicea è motivazione postuma e indimostrata. Il mero parere favorevole della Provincia non basta.
Anche la competenza del sindaco è esclusa: la disciplina della circolazione ha natura gestoria e spetta al dirigente ai sensi dell’art. 107, comma 5, t.u.e.l., non ricorrendo i presupposti dell’ordinanza contingibile e urgente (Cons. Stato n. 3932 del 2023).
Le censure riproposte ex art. 101, comma 2, c.p.a. sono fondate. Manca l’istruttoria: la conferenza dell’11 settembre 2023 non è decisoria né istruttoria, e l’ordinanza non si fonda su alcuno studio che smentisca le analisi del 2020-2022. Manca la motivazione: il Comune ha sacrificato il diritto a un ambiente salubre, riconducibile all’art. 32 Cost., senza bilanciamento, in contrasto con la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 85 del 2013 e n. 58 del 2018). L’annullamento determina la reviviscenza del previgente sistema di sensi unici.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.