Metodo ABA nei LEA obbligo erogazione diretta o rimborso minore autistico (TAR Calabria n. 1064 del 17.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le prestazioni di analisi comportamentale applicata (metodo ABA) rientrano tra i livelli essenziali di assistenza ai sensi dell’art. 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle Linee di indirizzo dell’Istituto superiore di sanità, in attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134. Il servizio sanitario è pertanto tenuto a garantirne l’effettiva erogazione, in via diretta presso strutture specializzate o in via indiretta mediante rimborso delle spese sostenute dalla famiglia presso centri privati. Il mero riconoscimento cartolare del diritto non soddisfa la pretesa del minore: il collocamento in lista d’attesa equivale a mancata presa in carico. In assenza di un sistema di qualificazione dei soggetti erogatori della terapia ABA, non è contestabile la scelta dei genitori di rivolgersi a una struttura privata, con conseguente diritto al ristoro delle spese sopportate dopo la prescrizione.
Il Fatto
I genitori di un minore affetto da disturbo del neurosviluppo con traiettoria evolutiva verso lo spettro autistico hanno agito davanti al TAR Calabria lamentando l’inerzia dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro. Il Servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza aveva prescritto un intervento abilitativo cognitivo comportamentale intensivo con metodo ABA, con progetto individualizzato secondo le Linee guida dell’Istituto superiore di sanità, presso una struttura accreditata del territorio.
La terapia era stata autorizzata dall’Unità di Valutazione Territoriale, ma il minore era rimasto in lista d’attesa. I genitori avevano quindi chiesto il rimborso delle spese sostenute per prestazioni acquistate presso terzi, quantificate in € 6.314,77, senza ottenere riscontro. L’Azienda si è costituita eccependo il difetto di giurisdizione e contestando la rimborsabilità delle spese anteriori alla prescrizione, oltre alla qualificazione del professionista incaricato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto affermato la propria giurisdizione esclusiva, richiamando Cass. Civ., Sez. Un., 20 gennaio 2022, n. 1781: la domanda avente ad oggetto una specifica prestazione sanitaria a carico del Servizio Sanitario Nazionale o Regionale appartiene al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c) c.p.a., ove sia richiesta l’intermediazione di un provvedimento amministrativo, ravvisabile anche nell’omissione provvedimentale sulla richiesta di erogazione.
Nel merito, il Tribunale ha rilevato che la prescrizione della terapia ABA risulta documentata e che la famiglia ne aveva tempestivamente chiesto l’erogazione. Il minore versava però ancora in lista d’attesa, sicché deve escludersi una reale presa in carico del paziente: non basta il mero riconoscimento cartolare del diritto.
La Corte ha confermato che il metodo ABA rientra tra i LEA, dovendosi garantire l’effettivo trattamento attraverso l’erogazione diretta o indiretta, quale prestazione di risultato, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, Sez. III, 6 ottobre 2023, n. 8708 e di TAR Calabria – Catanzaro, Sez. II, 18 marzo 2024, n. 424. Le prestazioni necessarie e urgenti, anche se rese in strutture non convenzionate e senza previa autorizzazione, gravano sul servizio sanitario: l’onere non può ricadere sul paziente, che ha diritto al rimborso (Cass. Civ., Sez. III, 12 luglio 2023, n. 1993).
Accogliendo le domande, il Collegio ha accertato l’obbligo dell’Azienda di fornire le prestazioni prescritte in forma diretta o indiretta e ha condannato la stessa al pagamento di € 5.483,55, limitatamente alle spese sopportate dopo la data della prescrizione. Quanto alla qualificazione del prestatore, si è osservato che non esiste un sistema di qualificazione dei soggetti erogatori della terapia ABA, con conseguente non contestabilità della scelta dei genitori. Le spese di lite sono state liquidate secondo soccombenza.
Nota della Redazione
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