Canniccio su recinzione in zona vincolata: illegittimo senza titolo paesaggistico (TAR Liguria n. 1065 del 14.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il canniccio apposto su una recinzione autorizzata, prospiciente la pubblica via, rende la stessa non trasparente e viola le prescrizioni delle N.T.A. del P.R.G. che impongono materiali trasparenti. Poiché l’ingiunzione di ripristino è provvedimento plurimotivato, la violazione di una sola prescrizione è sufficiente a sorreggerla. Il privato è tenuto a rispettare le prescrizioni comunali a tutela del decoro urbano e architettonico, anche quando l’opera sia inquadrabile come manutenzione ordinaria. Il paravento di canne, in area vincolata e panoramica, altera lo stato dei luoghi e pregiudica le vedute, essendo perciò soggetto all’autorizzazione paesaggistica.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza del Comune di Santa Margherita Ligure recante ingiunzione di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, con rimozione di una ringhiera in acciaio e di un paravento in canniccio installati in assenza di titoli edilizio e paesaggistico. Il Comune si è costituito in resistenza, difendendo la legittimità dell’atto.

Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di mantenere interesse al ricorso solo quanto all’ordine di rimozione del canniccio, perché l’Amministrazione ha negato la sanatoria paesaggistica della ringhiera. All’udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale rileva anzitutto l’improcedibilità del secondo motivo per sopravvenuto difetto di interesse, vertendo sull’intimazione di rimozione della ringhiera cui la ricorrente ha prestato acquiescenza. Il primo mezzo, relativo al cannicciato, è invece infondato.

Sotto il profilo edilizio, l’apposizione della paratia di canne sulla parte autorizzata della ringhiera non rispetta l’art. 35, comma 2, delle N.T.A. del P.R.G., che per le recinzioni prospicienti la pubblica via prescrive ferro o altri materiali purché di tipo trasparente. Sebbene il canniccio sia elemento distinto dalla ringhiera, esso rende la recinzione non trasparente, disattendendo la norma di piano. Il graticcio contrasta anche con l’art. 116, comma 5, del regolamento edilizio comunale. Poiché l’atto impugnato è plurimotivato, la violazione dell’art. 35 è sufficiente a sorreggerlo, risultando irrilevante l’eventuale inapplicabilità ratione temporis dell’art. 116, allegata ma non provata dalla ricorrente.

È fuori fuoco la tesi che la stuoia rientri nella manutenzione ordinaria e dunque nell’attività edilizia libera ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. n. 380/2001: il privato deve comunque rispettare le prescrizioni locali a tutela del decoro. Il Tribunale richiama T.A.R. Toscana, sez. I, 15 ottobre 2014, n. 1558, secondo cui le opere di recinzione possono alterare l’assetto territoriale e ambientale, rientrando nelle attribuzioni comunali dettare prescrizioni sulle caratteristiche delle recinzioni assentibili.

Quanto al profilo paesaggistico, il posizionamento dell’arella in area vincolata e panoramica non rientra tra gli interventi esclusi dall’autorizzazione ai sensi dell’art. 2 del d.p.r. n. 31/2017 e dell’allegato “A”. I punti “A.10” e “A.13” invocati non sono pertinenti, riguardando componenti eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti. Il canniccio presenta invece caratteri incongrui e preclude la visuale del Golfo dai punti di osservazione pubblici.

Il ricorso è pertanto dichiarato parzialmente improcedibile e, per il resto, rigettato, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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