Concessioni demaniali marittime: illegittimo termine di scadenza fissato per quelle già affidate con procedura comparativa (TAR Lazio n. 12370 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione demaniale marittima rilasciata o rinnovata all’esito di una procedura selettiva caratterizzata da adeguate garanzie di pubblicità, imparzialità e trasparenza non è riconducibile al novero delle proroghe automatiche “per legge” e non può essere ricompresa tra i titoli la cui efficacia è destinata a cessare alla data del 30 settembre 2027, fissata dalla disciplina emergenziale. In presenza di un titolo concessorio che rechi una scadenza espressa (nella specie, il 31 dicembre 2033), l’atto con cui l’ente concedente anticipa unilateralmente il termine finale di efficacia è illegittimo per violazione dei principi di affidamento, buon andamento e proporzionalità, nonché per difetto di istruttoria e motivazione, ove non distingua tra affidamenti comparativi e rinnovi automatici. L’annullamento del provvedimento presupposto, intervenuto in separato giudizio, determina l’illegittimità derivata degli atti consequenziali che ne applicano le previsioni.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima per finalità turistico-ricreative rilasciata dal Comune di Fiumicino con scadenza indicata nel titolo al 31 dicembre 2033, impugnava le delibere con cui l’ente aveva individuato, in via transitoria, il termine ultimo di conservazione dello stato attuale delle concessioni, dapprima al 31 dicembre 2024 e poi al 30 settembre 2027, includendovi anche i titoli già oggetto di estensione nella vigenza della legge n. 145/2018. La ricorrente sosteneva che il proprio affidamento non derivava da una proroga automatica, bensì da una procedura comparativa svolta ai sensi degli artt. 18 del d.P.R. n. 328/1952 e 37 del codice della navigazione, sicché non poteva essere assimilato alle concessioni oggetto di proroga legale.
Con successivi motivi aggiunti la società impugnava le delibere che avevano confermato e aggiornato il termine di scadenza al 30 settembre 2027, reiterando le medesime censure e avanzando domande risarcitorie in forma specifica e per equivalente, nonché, in via gradata, di indennizzo.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio, respinta l’eccezione di tardività – limitata dallo stesso Comune a un provvedimento oggetto di separato giudizio – ha accolto il ricorso richiamando la propria precedente pronuncia, la sentenza n. 6718 del 14 aprile 2026, con cui era stata annullata la determinazione dirigenziale che aveva dichiarato l’inesistenza delle concessioni scadenti al 2033. Tale annullamento, cui il Collegio ha rinviato ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm., comporta l’illegittimità derivata delle delibere gravate.
Il Collegio ha osservato che il titolo rilasciato alla ricorrente all’esito della procedura evidenziale indica espressamente come data di scadenza il 31 dicembre 2033: ne consegue che i provvedimenti impugnati sono illegittimi nella parte in cui includono tale titolo tra quelli in scadenza al 30 settembre 2027, per i quali l’amministrazione ha programmato l’espletamento delle procedure competitive. La Corte ha così escluso che un affidamento conseguito all’esito di una gara possa essere assimilato alle proroghe automatiche oggetto della disciplina emergenziale.
La fondatezza delle domande principali ha esonerato il Tribunale dall’esame delle pretese risarcitorie e indennitarie avanzate in via subordinata. La novità delle questioni ha infine giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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