Pagamento di prestazioni sanitarie: la revoca dell’ente incaricato non incide sui crediti maturati nel periodo di vigenza dell’incarico (Cass. civ. Sez. 1 n. 17960 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di corrispettivi per prestazioni sanitarie erogate da strutture private in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, la legittimazione passiva va individuata alla stregua della normativa vigente ratione temporis. L’art. 1, comma decimo, d.l. n. 324/1993 individua quale debitore inadempiente l’ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l’unità sanitaria locale territorialmente competente. La sopravvenuta revoca dell’incarico a far data dall’1.1.2009 non rileva con riguardo ai crediti maturati negli anni 2004-2007, periodo in cui la titolarità passiva dell’ente incaricato era indubbia, poiché nessuna norma successiva ha revocato tale titolarità per le obbligazioni già sorte. L’interpretazione letterale della disposizione, sufficiente a esprimere un significato chiaro, non ammette la prospettata scissione tra titolarità del debito e legittimazione passiva.
Il Fatto
Il curatore del fallimento di una società esercente attività sanitaria e la società cessionaria di parte dei relativi crediti convenivano in giudizio l’azienda sanitaria locale, chiedendone la condanna al pagamento del corrispettivo per prestazioni erogate in regime di accreditamento dal 2004 al 2011, nonché al versamento degli interessi moratori. L’azienda sanitaria eccepiva il difetto di propria legittimazione passiva per le prestazioni relative agli anni 2004-2007, prospettando che la legittimata fosse la finanziaria regionale, quale ente incaricato del pagamento per conto delle aziende sanitarie nel menzionato periodo.
Il Tribunale accoglieva l’eccezione e, con sentenza definitiva, condannava l’azienda sanitaria al pagamento di una somma ridotta, reputando non dovuto l’importo relativo agli anni 2004-2007. La Corte d’appello, riuniti i gravami, rigettava entrambi gli appelli. Avverso la sentenza del giudice di secondo grado proponevano ricorso per cassazione il curatore e la società cessionaria, mentre l’azienda sanitaria resisteva con controricorso e ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi di ricorso, esaminati congiuntamente, attenevano alla questione della legittimazione passiva. I ricorrenti sostenevano che, essendo venuto meno l’ente incaricato del pagamento a decorrere dall’1.1.2009, il soggetto da evocare in giudizio per i crediti relativi agli anni 2004-2007 fosse l’azienda sanitaria, quale soggetto rimasto obbligato ex contractu. La Corte ha disatteso tale prospettazione, richiamando un proprio precedente conforme e rilevando che il tenore letterale dell’art. 1, comma decimo, d.l. n. 324/1993, individua chiaramente quale debitore inadempiente l’ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l’unità sanitaria locale.
La Corte ha precisato che il venir meno della finanziaria quale ente incaricato non rileva, atteso che la controversia concerne prestazioni eseguite nel lasso temporale in cui era indubbia la sua legittimazione sostanziale passiva. Il principio della irretroattività della legge, applicabile anche ai rapporti sorti anteriormente ma ancora in vita, impedisce che la disciplina sopravvenuta disconosca gli effetti già verificatisi
Nota della Redazione
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