Carta docente: commissario ad acta per la parte di giudicato non eseguita (TAR Sardegna n. 1066 del 28.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il soddisfacimento dei soli oneri accessori, quale la liquidazione delle spese legali in favore dei difensori antistatari, non integra l’esecuzione del giudicato che imponga il pagamento della prestazione principale. L’inerzia dell’Amministrazione rispetto al credito accertato legittima la nomina del commissario ad acta per l’adempimento in via sostitutiva. Il commissario può essere individuato in un dirigente già inserito nella struttura dell’ente debitore, con assegnazione di un termine per l’esecuzione e senza corresponsione di compenso, quando le funzioni commissariali siano affidate a un dipendente pubblico. L’Amministrazione soccombente è condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, con sentenza n. 321 del 5 marzo 2024, l’accertamento del diritto al contributo previsto dalla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi euro 1.500,00, oltre rivalutazione e interessi legali, con le modalità di cui all’art. 1, comma 122, l. n. 107/2015 e al d.p.c.m. 28 novembre 2016.

La sentenza è divenuta irrevocabile per mancata impugnazione. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la declaratoria di mancata esecuzione e la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha liquidato le spese legali ai procuratori antistatari, lasciando ineseguito il capitale riconosciuto dal giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce l’oggetto del giudicato e ne verifica l’esecuzione secondo l’art. 114 cod. proc. amm.. L’accertamento contenuto nella sentenza del giudice del lavoro imponeva il pagamento del contributo per gli anni scolastici indicati, oltre agli accessori. Su questo nucleo il provvedimento del Tribunale di Cagliari è divenuto definitivo.

La difesa dell’Amministrazione ha dedotto di aver sollecitato l’esecuzione integrale del pagamento. Il Tribunale rileva però che da tale dichiarazione non derivano utili indicazioni per una soluzione tempestiva della controversia. L’attestazione dell’avvenuta liquidazione delle spese legali, d’altra parte, copre un capitolo accessorio del giudicato e non la prestazione principale.

Su queste premesse il Collegio qualifica l’ottemperanza come parziale e la residua inerzia come presupposto per l’esecuzione in via sostitutiva. L’istanza di nomina del commissario ad acta è pertanto accolta.

Il commissario è individuato nel Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio. Il termine per l’adempimento è fissato in 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, il Tribunale esclude la liquidazione di alcun compenso.

La soccombenza dell’Amministrazione giustifica la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, tenuto conto della serialità della causa, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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