L’interdittiva antimafia tra esigenze di celerità e prevenzione collaborativa (TAR Puglia n. 1066 del 12.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di informazione interdittiva antimafia, l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento e del contraddittorio ex art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011 è legittima quando l’Amministrazione dia conto, con motivazione congrua, delle particolari esigenze di celerità connesse alla gravità delle condotte accertate, al settore di attività dell’impresa e alla sua struttura. La valutazione sulla sussistenza di tali ragioni è rimessa alla discrezionalità amministrativa ed è sindacabile nei soli limiti del travisamento e dell’eccesso di potere. Il pericolo di infiltrazione mafiosa va accertato con ragionamento induttivo di tipo probabilistico, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, secondo il criterio del “più probabile che non”. La prevenzione collaborativa ex art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011 presuppone una situazione di agevolazione occasionale, caratterizzata dalla sporadicità del fattore critico, ed è esclusa in presenza di contatti stabili e perduranti con la criminalità organizzata.
Il Fatto
La Prefettura ha adottato nei confronti di una società in accomandita semplice operante nel settore del gioco e delle scommesse un’informazione interdittiva antimafia, ritenendo sussistente il pericolo di infiltrazione mafiosa. Il quadro indiziario si fondava sugli atti dell’indagine penale coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, dai quali sarebbero emersi legami tra la società e un’associazione mafiosa operante nel territorio.
In particolare, il socio accomandatario risultava indagato per scambio elettorale politico-mafioso ex art. 416-ter cod. pen. e destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. La società ha impugnato il provvedimento deducendo la violazione del contraddittorio procedimentale, il difetto dei presupposti e di motivazione, nonché la mancata applicazione della misura più mite della prevenzione collaborativa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso. Sul piano procedurale, richiamando l’orientamento del Cons. Stato, Sez. III, n. 5026/2022 e la Corte cost. n. 57/2020, esclude che l’art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011 abbia introdotto un obbligo generalizzato e inderogabile di comunicazione di avvio del procedimento. Le esigenze partecipative assumono carattere recessivo ove il quadro fattuale ponga in rilievo ragioni di celerità, opportunamente esternate e motivate dall’Autorità di pubblica sicurezza, il cui apprezzamento è sindacabile solo entro i limiti del travisamento o dell’eccesso di potere (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 11042/2022).
Nel caso di specie le motivazioni del provvedimento – gravità dei fatti, settore di attività e struttura dell’ente – giustificano l’omissione del contraddittorio.
Nel merito, il Collegio richiama la natura cautelare e preventiva dell’interdittiva antimafia, quale forma di incapacità giuridica ad essere titolare di situazioni giuridiche soggettive nei rapporti con la pubblica amministrazione (Cons. Stato, Ad. Pl., n. 3/2018). Il pericolo di infiltrazione mafiosa va valutato con ragionamento induttivo di tipo probabilistico, fondato su indizi gravi, precisi e concordanti, secondo il criterio del “più probabile che non”.
Il coinvolgimento diretto dell’amministratore in vicende di rilievo penale costituisce oggettivo sintomo del collegamento della società con ambienti mafiosi, corroborato dalle risultanze della misura custodiale. Legittimamente la Prefettura ha utilizzato la motivazione per relationem agli atti dell’indagine penale.
Quanto alla prevenzione collaborativa ex art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011, il Collegio esclude che ne sussistano i presupposti: l’agevolazione occasionale richiede la sporadicità del fattore critico (TAR Campania, Sez. I, n. 1001/2023), mentre nella specie i rapporti con la criminalità organizzata risultano attuali e stabili. Infine, gli accertamenti sono stati correttamente estesi ai soci accomandatari ex art. 85, comma 2, lett. f, del d.lgs. n. 159/2011, in quanto soggetti che determinano le scelte dell’impresa. Il ricorso è respinto con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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