Offerta a zero per prestazione eventuale ammessa se prevista dalla lex specialis (TAR Emilia-Romagna n. 892 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In una gara ad offerta economicamente più vantaggiosa, è legittima l’offerta che indichi l’importo pari a zero per una singola voce dell’offerta economica, quando la lex specialis contempli espressamente tale possibilità e qualifichi la prestazione sottostante come eventuale. Non sussiste violazione del principio di determinatezza dell’offerta, né dei costi minimi inderogabili, allorché la stazione appaltante abbia verificato in sede di verifica di anomalia la congruità e sostenibilità dell’offerta complessiva. Il costo effettivo del servizio e l’offerta economica relativa allo stesso sono dati distinti: il primo può essere assorbito nel corrispettivo complessivo, la seconda resta libera nei limiti della legge di gara. È infondata la censura di sleale confronto concorrenziale quando tutti i concorrenti fossero a conoscenza delle medesime regole di formulazione dell’offerta.
Il Fatto
Un Comune indice una procedura aperta per l’affidamento della fornitura, con posa e manutenzione, dei sistemi di controllo automatizzato degli accessi alle zone a traffico limitato, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023. L’offerta economica si compone di due voci: il ribasso percentuale sull’importo a base di gara e l’importo per lo spostamento di un varco.
La società collocatasi al secondo posto impugna l’aggiudicazione disposta in favore del concorrente primo classificato, censurando in via principale l’ammissibilità dell’offerta di quest’ultimo, che aveva indicato l’importo pari a zero per lo spostamento dei varchi, e in via subordinata la previsione della legge di gara che consente tale formulazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione che la legge di gara ammetteva espressamente la possibilità di indicare un importo pari a zero per la sola voce relativa allo spostamento del varco. L’art. 18.3 del Disciplinare prevedeva che, ove tutte le offerte fossero state pari a zero, a ciascuna sarebbe stato attribuito il coefficiente 1. A ciò si aggiunge che il Capitolato speciale qualificava lo spostamento dei varchi come prestazione eventuale, da eseguirsi “al prezzo offerto in sede di gara, su nuovi pali forniti dall’Amministrazione”.
La ricorrente aveva richiamato la giurisprudenza contraria alle offerte pari a zero. Il Tribunale supera il richiamo osservando che il concorrente aggiudicatario non aveva formulato un’offerta complessivamente nulla, avendo proposto un ribasso del 44,58% sulla base d’asta. La valorizzazione nulla riguardava una sola componente dell’offerta economica, per di più relativa a prestazione qualificata come eventuale dalla stazione appaltante.
Il Collegio valorizza le ragioni della scelta amministrativa, emergenti dalla nota con cui il RUP aveva respinto l’istanza della ricorrente: la quotazione specifica mirava a sollecitare la competizione su tale voce, evitando che in corso di esecuzione l’aggiudicatario pretendesse costi elevati approfittando della propria posizione. Viene inoltre affermata la distinzione tra il costo effettivo del servizio e l’offerta economica: il costo può essere assorbito nel canone complessivo, sulla base di una stima e dell’accettazione del relativo rischio.
Il Tribunale reputa non pertinenti i rilievi sul presunto importo dell’opzione, osservando che l’art. 3.3 del Disciplinare si riferisce soprattutto all’aumento del numero dei varchi e non quantifica i costi di spostamento. La censura di sleale confronto concorrenziale è respinta perché tutti i partecipanti erano a conoscenza della legge di gara. Quanto alla mancata indicazione dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza, il Collegio rileva che l’aggiudicatario aveva indicato entrambi e che il RUP, nella propria relazione, ne aveva confermato la congruità ai sensi dell’art. 110, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023. Anche il motivo subordinato è respinto: la previsione di cui all’art. 18.3 del Disciplinare non è impossibile né indeterminata. Il ricorso è infondato e viene respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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