Rinvio ex art. 80 cod. proc. amm. in attesa di correzione di errore materiale della sentenza ottemperanda (TAR Sardegna, Sez. II, n. 201 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo può disporre il rinvio della trattazione della causa quando ritenga opportuno attendere l’esito di un procedimento di correzione di errore materiale instaurato avverso la sentenza da eseguire, al fine di pronunciare soltanto sulla statuizione definitiva del giudice che ha emesso il provvedimento. La pendenza del procedimento correttivo, pur non incidendo sulla irrevocabilità del giudicato, può giustificare la sospensione del giudizio di esecuzione laddove la correzione sia potenzialmente idonea a modificare l’oggetto dell’obbligo di conformazione. Il rinvio è disposto anche per consentire alle parti, in ragione della particolare tenuità delle somme per cui è causa, di addivenire a una definizione bonaria della controversia attraverso le necessarie procedure contabili.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del contributo previsto dalla “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo”. Il giudice del lavoro, però, aveva erroneamente esteso la condanna anche agli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, per i quali la somma era già stata corrisposta, liquidando complessivamente euro 1.500,00 in luogo dei dovuti euro 500,00.
La sentenza era divenuta irrevocabile per mancata impugnazione ed era stata eseguita dall’Amministrazione, che aveva accreditato l’intero importo e corrisposto le spese legali. A seguito dell’accertamento dell’errore, le parti avevano presentato istanza congiunta di correzione di errore materiale, non ancora definita. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza lamentando la mancata corresponsione della maggior somma tra interessi e rivalutazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha rilevato che la questione posta con il ricorso per ottemperanza riguarda esclusivamente la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto fino al saldo effettivo, come statuito dalla sentenza del giudice del lavoro.
In sede di discussione, le parti hanno convenuto sulla necessità di addivenire a una composizione della questione attraverso gli aggiustamenti contabili necessari all’esito della definizione del procedimento di correzione dell’errore materiale. Il Collegio ha ritenuto, pertanto, che sia opportuno attendere l’esito di tale procedimento al fine di consentire una pronuncia in sede di ottemperanza soltanto sulla statuizione definitiva del giudice del lavoro.
Il Tribunale ha quindi disposto il rinvio della decisione al 30 settembre 2026, affidando alla valutazione delle parti, anche in ragione della particolare tenuità delle somme per cui è causa, la possibilità di una definizione bonaria della controversia attraverso le necessarie procedure contabili.
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Nota della Redazione
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