L’ottemperanza si estingue per sopravvenuta esecuzione, ma le spese seguono la soccombenza virtuale (TAR Abruzzo n. 472 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta esecuzione, da parte dell’amministrazione, della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza. Il giudice amministrativo, nel dichiarare l’estinzione del giudizio, deve comunque esaminare il merito del ricorso ai soli fini della regolazione delle spese di lite, applicando il principio della soccombenza virtuale. La fondatezza del ricorso è dimostrata dalla stessa esatta esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione resistente.
Il Fatto
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Teramo – Sezione Lavoro la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per cinque annualità, per un importo complessivo di euro 2.500,00. Il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato, sicché la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza. Nel corso del giudizio, l’amministrazione provvedeva al pagamento, determinando la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna del Ministero alle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la pretesa della ricorrente è stata integralmente soddisfatta in corso di causa, con la conseguente necessità di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Ciononostante, il giudice è tenuto a esaminare il merito del ricorso ai soli fini della regolazione delle spese, in applicazione del principio della soccombenza virtuale. Il ricorso è stato ritenuto fondato, come dimostrato dalla sopravvenuta ed esatta esecuzione della sentenza da parte dell’amministrazione debitrice.
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione esecutiva di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., ossia il passaggio in giudicato della sentenza, risultante dalla certificazione di mancata impugnazione, e la condizione di procedibilità di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997, per il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Alla luce di ciò, il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, in considerazione del valore della controversia e della natura seriale della stessa, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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