Dimensionamento scolastico, accorpamento senza lesione concreta è inammissibile (TAR Calabria n. 1066 del 18.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il Comune che impugni l’atto regionale di dimensionamento scolastico deve allegare un interesse concreto e attuale alla sua rimozione. L’accorpamento amministrativo di più istituti, che mantengono le proprie sedi fisiche e restano collocati nel medesimo Comune, non integra di per sé la lesione necessaria a radicare la condizione dell’azione. A fronte di atti di pianificazione a contenuto programmatorio, connotati da ampia discrezionalità, non è sufficiente prospettare il mero pericolo di un pregiudizio, né invocare requisiti dimensionali tendenziali e flessibili come parametro di illegittimità. Il ricorrente deve fornire concreti indizi dei disagi e dei disservizi derivanti dall’attuazione dell’atto. L’assenza di tale allegazione probatoria rende inammissibile il ricorso per carenza di interesse ad agire.
Il Fatto
La Regione Calabria, con delibera di Giunta n. 719 del 15 dicembre 2023, ha approvato il piano regionale di dimensionamento della rete scolastica per l’anno 2024/2025, disponendo l’accorpamento di tre istituti siti nel medesimo Comune nell’ambito di una sola autonomia scolastica. Il piano dava esecuzione alle Linee Guida approvate con delibera n. 336 del 21 luglio 2023.
Il Comune interessato ha impugnato la delibera e le presupposte Linee Guida, deducendo la violazione dei criteri fissati dall’art. 19, comma 5 quater, d.l. n. 98/2011, il contrasto con i parametri ministeriali e l’eccesso di potere per disparità di trattamento rispetto ad altri Comuni non accorpati. Con successivi motivi aggiunti ha impugnato la delibera n. 778 del 30.12.2024 e la presupposta delibera n. 660 del 25.11.2024, riproponendo i vizi derivati e contestando la motivazione dell’accorpamento definitivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione di difetto di interesse ad agire sollevata dalla Regione. Richiamando un proprio recente precedente (TAR Catanzaro, sez. II, n. 1311 del 6 settembre 2024), il Tribunale riconosce la piena legittimazione dei Comuni a censurare la potestà organizzatoria regionale. Rileva tuttavia che, accanto alla legittimazione, deve sussistere un effettivo e concreto interesse al gravame, da valutare con riferimento alla specifica doglianza dedotta.
Gli atti di pianificazione scolastica hanno natura programmatoria e sono connotati da ampia discrezionalità, sindacabile solo nei casi di manifesta illogicità o irragionevolezza. Chi intenda contestarli deve fornire concreti indizi sulla natura e sulla portata dei pregiudizi discendenti dall’attuazione, non potendosi limitare a prospettarne il mero pericolo.
Nel caso concreto il Tribunale osserva che non viene censurata la soppressione di alcun istituto, che pacificamente non sussiste. Si contesta invece l’accorpamento amministrativo di tre istituti, che manterranno le loro sedi fisiche, con creazione di un unico plesso sempre collocato nel medesimo Comune. Il Comune ricorrente ha prospettato la lesione in termini di leadership dirigenziale e di ricadute sulla comunità, ma tali allegazioni si sostanziano in mere petizioni di principio, prive di riscontro probatorio.
Il Collegio esclude inoltre che il pregiudizio possa discendere dalle dimensioni assunte dal nuovo istituto. Richiamando TAR Lazio Roma, sez. III bis, n. 13687 del 18.12.2020, Cons. Stato, sez. VI, n. 1215 del 17.02.2020 e Cons. Stato, sez. VI, n. 156 del 10.01.2022, si afferma che non esiste una dimensione ottimale dell’istituzione scolastica e che i parametri normativi in materia sono tendenziali e flessibili, rimettendosi all’Amministrazione il ragionevole adattamento alle esigenze concrete.
Da qui la declaratoria di inammissibilità, per carenza di interesse ad agire, sia del ricorso introduttivo sia dei motivi aggiunti, con compensazione delle spese in ragione delle peculiarità del contenzioso.
Nota della Redazione
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