Legittima l’esclusione di area agricola interclusa dal territorio urbanizzato (TAR Toscana n. 219 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il territorio urbanizzato, ai sensi dell’art. 4, comma 3, L.R.T. n. 65/2014, comprende i lotti e gli spazi inedificati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria. Tuttavia, ai sensi del successivo comma 5, non costituiscono territorio urbanizzato le aree rurali intercluse che presentano potenziale continuità ambientale e paesaggistica con le aree rurali periurbane. Nell’esercizio della propria discrezionalità pianificatoria, l’Amministrazione può escludere dal territorio urbanizzato i terreni che, pur parzialmente adiacenti all’edificato, confinino per un intero lato con un’ampia area inedificata di carattere agricolo. Non sussiste alcun obbligo di motivazione rafforzata per il mutamento della destinazione impressa dal previgente strumento urbanistico, ove non risultino aspettative qualificate del privato.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un terreno di circa 1.940 mq situato nel Comune di Cerreto Guidi, ha impugnato la deliberazione consiliare di approvazione del piano operativo con contestuale variante al piano strutturale, nella parte in cui ha escluso la sua area dal perimetro del territorio urbanizzato, classificandola come area agricola di fondovalle dell’Arno.
Il ricorrente ha dedotto tre censure: la mancata pubblicazione degli atti sul sito istituzionale, la violazione dell’art. 4, comma 3, L.R.T. n. 65/2014 per l’asserita natura di lotto intercluso dotato di urbanizzazioni, e la mancata valutazione dell’osservazione presentata ex art. 19, comma 5, L.R.T. n. 65/2014. Le Amministrazioni resistenti non si sono costituite in giudizio. Nelle more, il ricorrente ha rappresentato che il nuovo piano strutturale intercomunale ha accolto una sua osservazione per il reinserimento dell’area nel territorio urbanizzato.
La Motivazione della Corte
Il TAR respinge tutte le censure. Quanto alla prima, la mancata pubblicazione degli atti di pianificazione non incide sulla loro legittimità, ma al più sulla loro efficacia e sulla decorrenza dei termini di impugnazione. Il ricorrente ha comunque avuto piena conoscenza dei provvedimenti ed esercitato le proprie prerogative difensive.
Sulla seconda censura, il Collegio richiama l’art. 4, comma 5, L.R.T. n. 65/2014, che esclude dal territorio urbanizzato le aree rurali intercluse in continuità ambientale e paesaggistica con le aree rurali periurbane. Dalla documentazione emerge che il terreno, pur in parte adiacente all’edificato di via Puccini, confina per un intero lato con un’ampia area inedificata classificata come agricola nel nuovo piano operativo. Il terreno rientra dunque nella fattispecie dell’area rurale interclusa, non in quella del fondo intercluso dotato di opere di urbanizzazione primaria.
Il TAR richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui le scelte di pianificazione urbanistica sono espressione di un’amplissima valutazione discrezionale, insindacabile nel merito, non condizionata dalle destinazioni più favorevoli impresse dal previgente strumento (Cons. Stato, Sez. IV, n. 10731 del 2022). La posizione del privato è recessiva, salvo arbitrarietà o irragionevolezza manifeste o affidamento qualificato a una specifica destinazione del suolo.
Il Collegio precisa che il successivo reinserimento dell’area nel territorio urbanizzato, in sede di nuovo piano strutturale, non prova l’illegittimità della scelta contestata, ma è frutto del medesimo potere discrezionale. Non sussisteva, infine, alcun obbligo di motivazione rafforzata, poiché tale obbligo sorge solo in presenza di aspettative qualificate, quali una convenzione di lottizzazione o un giudicato sull’edificabilità (Cons. Stato, Sez. I, n. 14 del 2025).
Quanto all’ultima censura, l’osservazione è stata correttamente acquisita, valutata e rigettata mediante il richiamo dell’art. 4 L.R.T. n. 65/2014. Le osservazioni dei privati costituiscono un mero apporto procedimentale, senza obbligo di analitica confutazione (Cons. Stato, Sez. IV, n. 2413 del 2025). Il ricorso è respinto, nulla per le spese stante la mancata costituzione delle Amministrazioni.
Nota della Redazione
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