Immagine di firma non equipollente alla sottoscrizione autografa o digitale (TAR Lazio n. 2938 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di ammissione al contributo dell’otto per mille dell’IRPEF a diretta gestione statale deve recare una sottoscrizione riconducibile con certezza al dichiarante. L’apposizione in calce della mera immagine digitale di una firma autografa, ottenuta per scansione di un documento già firmato, non integra alcuna delle forme di sottoscrizione previste dall’art. 65 del d.lgs. n. 82/2005 e richiamate dall’art. 38 del d.P.R. n. 445/2000. Non è firma digitale, non è firma olografa accompagnata dalla copia del documento di identità, non è trasmissione da domicilio digitale. La sottoscrizione è elemento essenziale della domanda, la cui assenza ab origine preclude l’ammissione ed esclude il ricorso al soccorso istruttorio.
Il Fatto
Una organizzazione non governativa presenta, in data 29 settembre 2023, istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per ottenere un contributo a valere sulla quota dell’otto per mille dell’IRPEF a diretta gestione statale per l’anno 2023, con destinazione alla categoria “Fame nel mondo”. Segue, in data 11 marzo 2024, un preavviso di rigetto fondato su due ordini di rilievi: le sottoscrizioni apposte sugli allegati obbligatori risultano mere immagini di firma, prive di valore legale; manca una idonea dichiarazione bancaria attestante le capacità finanziarie.
La ricorrente presenta osservazioni e autocertificazioni, senza esito. L’Amministrazione ribadisce i vizi strutturali e invoca la par condicio dei concorrenti. Il D.P.C.M. del 15 gennaio 2025 definisce il riparto per l’annualità, con gli allegati recanti istanze, esclusioni e graduatoria. La ricorrente impugna gli atti con ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce il quadro normativo. La quota otto per mille è disciplinata dalla legge n. 222/1985, che all’art. 48 individua le finalità della gestione statale; le procedure sono regolate dal d.P.R. n. 76/1998, modificato dal d.P.R. n. 213/2024. La domanda va redatta secondo la modulistica approvata, a pena di esclusione, e deve recare le sottoscrizioni del legale rappresentante e del responsabile tecnico, come richiesto dalle Linee Guida e dalla check list di verifica formale.
Sul punto centrale, il Collegio definisce l’immagine di firma come immagine digitale di una firma autografa, ottenuta per scansione di un documento cartaceo precedentemente firmato. Esclude che essa abbia attitudine dimostrativa equipollente alla sottoscrizione autografa o alla firma digitale, richiamando il principio già affermato dal TAR Sicilia, Palermo, sez. I, n. 1141 del 2024: in assenza di vera firma olografa o di valida firma digitale, la duplicazione dell’immagine rende incerta l’imputabilità della sottoscrizione.
Il Tribunale non ignora l’orientamento del giudice d’appello. Il Cons. Stato, Sez. V, n. 4877 del 2025 ha affermato l’equipollenza tra modalità analogica e firma digitale, valorizzando l’art. 65 del CAD e il principio del raggiungimento dello scopo di cui all’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990. Ma tale equipollenza non può estendersi all’immagine di firma, che non è sottoscrizione, essendo solo l’apposizione dell’immagine di una sottoscrizione formata altrove.
In questa direzione si muove la recente Cons. Stato, Sez. V, n. 17 del 2026, che individua quali forme equipollenti alla sottoscrizione digitale quella analogica con documento di identità o la trasmissione tramite PEC da indirizzo censito. La fattispecie in esame non rientra in alcuna di esse: la domanda non è firmata digitalmente, non è sottoscritta a mano con allegato documento, non è trasmessa nelle modalità della lettera c-bis). L’esigenza di sottoscrizione, ripetutamente richiamata dalle Linee Guida, va letta alla luce del combinato disposto degli artt. 38 del d.P.R. n. 445/2000 e 65 del d.lgs. n. 82/2005.
Il soccorso istruttorio è escluso: non si versa in mera irregolarità formale sanabile, ma si consentirebbe il recupero ex post di un elemento essenziale, la sottoscrizione, difettante ab origine. Il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti; assorbite le ulteriori censure, per il principio secondo cui la legittimità dell’atto plurimotivato accede alla legittimità di uno solo dei motivi. Spese compensate.
Nota della Redazione
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