Carta elettronica docente: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Campania n. 1899 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., l’azione è ammissibile quando il titolo esecutivo sia divenuto definitivo ed esecutivo e sia decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato, fissa il termine per provvedere e può nominare sin da ora il commissario ad acta con facoltà di delega, precisando che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione.
Il Fatto
Un docente agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione di una sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, con condanna dell’amministrazione all’erogazione dell’importo complessivo di € 1.000,00.
Il ricorrente espone che l’amministrazione non ha proposto impugnazione, che il titolo è passato in giudicato e che è stato notificato per l’esecuzione ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ. e 115 cod. proc. amm., con conseguente decorso del termine dilatorio di 120 giorniin data 22.05.2025. Il Ministero non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso fondato. Richiamato il disposto dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., il Tribunale verifica in via preliminare il rispetto dei presupposti processuali: risulta rispettato tanto il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, cod. proc. amm..
Sul piano sostanziale, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. L’amministrazione non ha allegato alcuna prova dell’avvenuto adempimento del provvedimento giurisdizionale.
Conseguentemente, il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante assegnazione al ricorrente della carta elettronica prevista dall’art. 1 della legge n. 107/2015 e dal D.P.C.M. 28.11.2016, per gli anni scolastici indicati nella sentenza ottemperanda.
Il Collegio nomina sin da ora quale commissario ad acta il titolare della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega ad un funzionario, il quale — decorso infruttuosamente il termine assegnato all’amministrazione — porrà in essere gli atti necessari all’esecuzione del giudicato entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione della scadenza. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi apposito stanziamento, nonché all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. Il Tribunale precisa che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
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Nota della Redazione
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