Il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario (TAR Puglia, Bari, Sez. I n. 195 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario. Tale giudizio è limitato alla stretta esecuzione del giudicato di cui si domanda l’attuazione ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda comunque correlata al giudicato stesso. L’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione debitrice di somme di denaro non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. L’ordinanza di nomina del Commissario ad acta può essere riservata all’eventualità che, dopo il termine assegnato, si protragga l’inadempimento dell’Amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto una sentenza del Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, che accertava il suo diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire il beneficio. La sentenza era stata trasmessa all’Amministrazione in copia conforme all’atto informatico il 20 maggio 2024 ed era munita di certificazione di cosa giudicata del 21 gennaio 2025. Lamentando il perdurante inadempimento dell’Amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato dinanzi al TAR Puglia, Bari, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm..
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente qualificato l’azione proposta come giudizio di ottemperanza volto all’attuazione delle sentenze del giudice ordinario, precisando che l’ambito di cognizione è limitato alla stretta esecuzione del giudicato, senza possibilità di estendersi a domande ulteriori comunque correlate.
In punto di ammissibilità, il TAR ha verificato la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 (convertito dalla legge n. 30/1997), rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era stata ritualmente notificata all’Amministrazione il 20 maggio 2024 e che il termine di centoventi giorni era decorso infruttuosamente. Ha, inoltre, accertato la comprovata valenza di cosa giudicata del titolo, attestata dalla certificazione del Tribunale di Bari del 21 gennaio 2025, ex art. 114, comma 2, cod. proc. amm.
Quanto al merito, l’Amministrazione non aveva eccepito l’avvenuto adempimento delle obbligazioni scaturenti dal titolo giudiziale né fornito giustificazioni sull’inerzia. Il TAR ha pertanto accolto il ricorso, ordinando all’Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza di ottemperanza, procedendo al pagamento di tutte le somme indicate in favore della ricorrente.
Il Collegio ha riservato la nomina del Commissario ad acta all’eventualità di un protrarsi dell’inadempienza, valorizzando il comportamento tenuto dall’Amministrazione in cause omologhe ove i ritardi erano derivati da carenze organiche. Ha, infine, disposto la trasmissione della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, condannando il Ministero alla refusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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