Compenso del commissario liquidatore e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Sicilia n. 1067 del 18.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il compenso del funzionario onorario è affidato, in mancanza di specifiche disposizioni, alla discrezionalità dell’autorità che ha proceduto alla nomina, con la conseguente configurazione di un mero interesse legittimo e la giurisdizione del giudice amministrativo. Sussiste invece la giurisdizione del giudice ordinario allorquando l’effettiva misura del compenso sia espressamente e preventivamente determinata — anche mediante espresso rinvio contenuto nel provvedimento di conferimento dell’incarico — da specifiche disposizioni di legge, da atti normativi regionali o da altri provvedimenti amministrativi, anche di natura generale. In tale seconda ipotesi la contestazione investe l’erronea individuazione del parametro predeterminato e la posizione dedotta assume la consistenza di diritto soggettivo. La giurisdizione si determina sulla base del petitum sostanziale, identificato in funzione della causa petendi e dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente, dirigente di seconda fascia dell’IRSAP, è stato nominato con D.A. n. 687 dell’11 maggio 2018 commissario liquidatore del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale in liquidazione di Enna, ai sensi dell’art. 19, comma 8, della legge regionale n. 8 del 2012. L’art. 4 del decreto attribuiva al commissario il compenso previsto dal Decreto del Presidente della Regione siciliana n. 7 del 20 gennaio 2012, secondo la quantificazione della Circolare della Ragioneria Generale della Regione n. 6 del 29 febbraio 2012.
Il ricorrente ha impugnato tale criterio, sostenendo che andassero applicati i parametri del D.A. n. 2512 dell’8 settembre 2016. Con motivi aggiunti ha poi contestato il successivo D.A. n. 1305/10S dell’8 luglio 2020, che ha posto l’onere del compenso a carico della procedura di liquidazione e lo ha subordinato alla definizione della stessa. Il Collegio ha rilevato d’ufficio possibili profili di difetto di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale qualifica l’incarico come funzionario onorario: ricorre un rapporto di servizio con attribuzione di funzioni pubbliche, ma difettano gli elementi dell’impiego pubblico, quali la selezione concorsuale, l’inserimento strutturale nell’apparato, il carattere retributivo del compenso e la durata indeterminata del rapporto.
Da ciò deriva che la giurisdizione va determinata avendo riguardo alle sostanziali situazioni giuridiche fatte valere. Il Collegio richiama i principi delle Sezioni Unite n. 28978 del 2020, n. 1869 del 2020 e n. 27461 del 2016, secondo cui rileva il petitum sostanziale e non la prospettazione della parte.
Nei rapporti relativi al compenso del funzionario onorario la giurisdizione amministrativa sussiste quando la determinazione è espressione di discrezionalità. La giurisdizione ordinaria opera invece quando la misura sia predeterminata da disposizioni di legge, da atti normativi regionali o da provvedimenti amministrativi generali richiamati nell’atto di nomina.
Nel caso concreto il ricorrente contesta l’erronea individuazione del parametro predeterminato, risolvendosi la doglianza nella scelta tra criteri già fissati: la posizione assume quindi consistenza di diritto soggettivo. Quanto ai motivi aggiunti, la contestazione è volta a non subire una modificazione unilaterale in peius del rapporto obbligatorio già sorto, sia sul soggetto passivo sia per l’apposizione della condizione di pagamento.
Ricorso introduttivo e motivi aggiunti sono pertanto inammissibili per difetto di giurisdizione, in favore del giudice ordinario. Restano salvi gli effetti della domanda in applicazione del principio della traslatio iudicii, affermato dalla Corte costituzionale n. 77 del 2007 e disciplinato dall’art. 11 cod. proc. amm., con riproposizione nel termine perentorio. Le spese sono compensate in ragione della natura interpretativa delle questioni.
Nota della Redazione
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