Il concorrente non può derogare unilateralmente alle prove prescritte dalla lex specialis (TAR Lazio n. 11359 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure ad evidenza pubblica, il concorrente non è legittimato a derogare unilateralmente alle prescrizioni della lex specialis, omettendo adempimenti documentali obbligatori sulla base di una propria valutazione circa la loro superfluità. La scelta della stazione appaltante di richiedere prove differenziate su materiali (nella specie, pellame forato e non forato) risponde a una valutazione di ragionevolezza che va apprezzata ex ante e in astratto, non già alla stregua delle peculiarità della singola offerta. La marcatura CE del prodotto finito non ha valenza surrogatoria rispetto alle specifiche tecniche di gara, che richiedono verifiche mirate sui singoli campioni. Non è attivabile il soccorso istruttorio per sanare l’omissione di documentazione costituente elemento essenziale dell’offerta tecnica.
Il Fatto
La società ricorrente partecipava alla procedura aperta indetta dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri per l’affidamento di un accordo quadro relativo alla fornitura di stivali per motociclisti. La disciplina di gara prescriveva, a pena di esclusione, che il rapporto di prova allegato all’offerta attestasse l’esecuzione di una serie di analisi chimiche e fisiche su entrambe le tipologie di pellame impiegato, forato e non forato. Il laboratorio della ricorrente aveva condotto le determinazioni relative al pH e ΔpH esclusivamente sul pellame non forato, ritenendo la duplicazione superflua per l’identità chimica della matrice. A seguito di richiesta di chiarimenti, la stazione appaltante escludeva la società per carenza sostanziale di un requisito tecnico essenziale. Il ricorso avverso l’esclusione veniva respinto sia in sede cautelare sia nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente scrutinato l’eccezione di inammissibilità della produzione documentale dell’Amministrazione, consistente nel verbale della Commissione giudicatrice del 27 aprile 2026. Il documento, recepito per relationem all’interno della memoria di parte resistente, è stato ritenuto tempestivo in quanto parte integrante dell’atto difensivo depositato nel rispetto del termine di cui all’art. 73 cod. proc. amm.
Nel merito, il Tribunale ha osservato come non fosse contestato che la lex specialis prescrivesse in termini inequivoci la produzione di un rapporto di prova attestante l’esecuzione dell’intera batteria di analisi su entrambe le tipologie di pellame. La ricorrente aveva documentato lo svolgimento di prove differenziate per tutti i parametri richiesti, eccettuate le determinazioni chimiche su pH e Cromo VI, per le quali aveva prodotto un unico risultato riferito al solo pellame non forato. Tale condotta, secondo il Collegio, integrava una inammissibile scelta unilaterale di ridurre gli adempimenti imposti dalla disciplina di gara.
La valutazione di superfluità compiuta dal laboratorio della ricorrente non poteva legittimare la deroga, poiché la par condicio tra gli operatori e la trasparenza della selezione postulano l’uniforme osservanza delle regole da parte di tutti i concorrenti. La ragionevolezza della previsione andava valutata ex ante, con riguardo alla pluralità indistinta di offerte che la disciplina avrebbe dovuto regolare, e non già ex post in ragione delle caratteristiche della singola soluzione tecnica. Il rapporto di prova della stessa ricorrente, peraltro, aveva evidenziato risultati differenziati tra i due materiali per altri parametri, confermando la sussistenza di diversità strutturali che davano fondamento alla richiesta di analisi separate.
Quanto alla dedotta valenza surrogatoria della marcatura CE, il Tribunale ha escluso che la certificazione del prodotto finito potesse estendersi ai singoli campioni presentati in gara, per i quali le specifiche tecniche imponevano verifiche mirate. La tesi della ricorrente, se accolta, avrebbe reso del tutto superflua l’intera batteria di prove previste dalla disciplina di gara. Infine, è stata esclusa l’attivabilità del soccorso istruttorio, trattandosi di carenza afferente a elemento essenziale dell’offerta tecnica, non emendabile mediante integrazione postuma. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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