Sopravvenuta carenza di interesse per sopravvenuta concessione di altro incarico (TAR Toscana n. 1067 del 28.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, determinata dal venir meno della possibilità di conseguire l’utilità richiesta, impone al giudice amministrativo di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Nel giudizio sull’annullamento degli atti di gara, la circostanza che il ricorrente abbia assunto altro incarico che gli impedirebbe, anche in caso di aggiudicazione, di svolgere i lavori costituisce fatto sopravvenuto idoneo a fondare la carenza di interesse. La declaratoria di improcedibilità non richiede l’esame del merito dei motivi, ma solo la verifica dell’attualità dell’interesse alla decisione. Sussistendo ragioni di opportunità, il Collegio dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Il Fatto

Una società ha proposto ricorso innanzi al TAR Toscana per l’annullamento della determinazione dirigenziale con cui l’amministrazione aggiudicatrice aveva aggiudicato l’appalto avente ad oggetto i lavori di riqualificazione e ricostruzione di un’area nell’ambito di un progetto di edilizia residenziale. La ricorrente ha impugnato, oltre all’atto di aggiudicazione, la nota di comunicazione della stessa, la nota del RUP attestante l’esito favorevole della verifica di congruità dell’offerta, il verbale della Commissione giudicatrice e la graduatoria finale, nonché ulteriori atti della procedura di gara.

La ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto all’aggiudicazione della commessa, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e, in via subordinata, il risarcimento per equivalente dei danni subiti. Nel corso del giudizio, il patrocinio della ricorrente ha chiesto la declaratoria del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.

La Motivazione della Corte

La questione sottoposta al Collegio non attiene al merito dei motivi di impugnazione, ma alla persistenza dell’interesse alla decisione del ricorso. La parte ricorrente ha rappresentato di aver assunto altra concessione che le impedirebbe, anche in caso di aggiudicazione, di svolgere i lavori oggetto dell’appalto conteso.

Il Collegio ha preso atto di tale sopravvenienza e ne ha tratto la conseguenza processuale: il venir meno della possibilità di conseguire l’utilità richiesta con il ricorso determina la carenza di interesse alla decisione. Non si tratta di un vizio del ricorso originario, ma di un fatto sopravvenuto che incide sull’attualità dell’interesse e rende la pronuncia di merito inutile per la parte.

Su questa base il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione non esamina i motivi di annullamento né le domande di accertamento, inefficacia e risarcimento, poiché l’assenza di interesse preclude ogni ulteriore valutazione nel merito.

Quanto alle spese, il Collegio ha ritenuto sussistenti ragioni per procedere alla loro compensazione tra le parti, in considerazione della peculiare vicenda processuale e della sopravvenienza che ha determinato la definizione del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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