Alloggio di servizio, decadenza e acquisto: giurisdizione e merito (TAR Puglia n. 1069 del 12.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avente ad oggetto il provvedimento prefettizio di decadenza dall’assegnazione di un alloggio di edilizia sovvenzionata concesso ai sensi dell’art. 18 del decreto legge n. 152/1991, la domanda con cui l’assegnatario reclama il proprio diritto all’acquisto in proprietà dell’immobile introduce un diritto soggettivo devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario, e non del giudice amministrativo. Il riparto si determina in base al petitum sostanziale, individuato secondo la causa petendi e la natura intrinseca della posizione dedotta, non secondo il petitum formale. Sul versante pubblicistico, invece, il provvedimento prefettizio che dichiara la decadenza per intervenuta cessazione dall’incarico di servizio è legittimo quando risulti decorso il termine triennale previsto dall’art. 3, comma 1-bis, del decreto legge n. 47/2014, convertito dalla legge n. 80/2014.
Il Fatto
Con decreto del 4 marzo 2011 il Prefetto di Foggia assegnava al ricorrente, agente di polizia penitenziaria, un alloggio di edilizia sovvenzionata di proprietà dell’Istituto Autonomo Case Popolari, poi divenuto A.R.C.A. Capitanata. L’assegnazione rientrava nel programma straordinario previsto dall’art. 18 del decreto legge n. 152/1991 e dalla delibera CIPE del 20 dicembre 1991, destinato ai dipendenti delle amministrazioni impegnate nella lotta alla criminalità organizzata. In forza del decreto prefettizio il ricorrente stipulava il contratto di locazione il 1° aprile 2011.
Il 1° aprile 2013 l’assegnatario veniva collocato in quiescenza. Con istanza del 25 novembre 2020 chiedeva ad A.R.C.A. Capitanata di acquistare l’alloggio. Con decreto del 27 febbraio 2024 il Prefetto dichiarava la decadenza dall’assegnazione per cessazione dall’incarico da oltre tre anni, intimando il rilascio e disponendo in caso di inottemperanza il rilascio forzoso. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR, deducendo eccesso di potere e violazione dei principi di coerenza dell’ordinamento e di economia dell’azione amministrativa, per essere irragionevole imporre il rilascio mentre pendeva la domanda di acquisto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha indicato d’ufficio, ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., il possibile difetto di giurisdizione, assegnando alle parti termine per memorie. Le amministrazioni resistenti hanno invocato la giurisdizione del giudice amministrativo.
Il TAR ha distinto due profili. Quanto alla pretesa di acquisto dell’immobile, il ricorrente costruisce una posizione di diritto soggettivo di potenziale acquirente, che assume preesistente e autonoma rispetto al provvedimento prefettizio. Il Collegio ha richiamato il criterio del petitum sostanziale, che si identifica in forza della causa petendi e della natura giuridica della posizione dedotta, a prescindere dal tipo di pronuncia richiesta, richiamando le Sezioni Unite n. 17245 del 2022, n. 26109 del 2024 e n. 10082 del 2020.
Su questa base il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione nella parte in cui reclama il diritto all’acquisto in proprietà: la controversia appartiene al giudice ordinario, davanti al quale può essere riproposta nei termini. Il Collegio ha dato continuità a TAR Puglia, Bari, Sez. I, n. 861 del 2025 e n. 15 del 2025.
Sul versante pubblicistico il ricorso è infondato. L’art. 3, comma 1-bis, del decreto legge n. 47/2014 prevede che, in caso di pensionamento dell’assegnatario, gli alloggi restano assegnati in locazione per ulteriori tre anni dalla cessazione dall’incarico. È rimasta incontestata la sopravvenuta insussistenza dei presupposti: il ricorrente era cessato dal servizio dal 1° aprile 2013, con decorso del termine triennale e perdita del titolo di occupazione.
Il TAR ha quindi respinto il ricorso nei sensi indicati, compensando integralmente le spese e ordinando l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa, con oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Nota della Redazione
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