Sequestro penale e ordinanza di demolizione: validità ma inefficacia temporanea (C.G.A.R.S. n. 1069 del 31.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il sequestro penale dell’immobile abusivo non incide sulla validità dell’ordinanza di demolizione, ma ne determina la temporanea inefficacia, con differimento della decorrenza del termine per ottemperare al momento del dissequestro. La tutela del territorio non può dipendere da circostanze estranee alla sfera di controllo dell’amministrazione. Una volta consolidatasi l’ordinanza di demolizione per mancata impugnazione nel termine, i successivi atti di accertamento dell’inottemperanza e di acquisizione gratuita al patrimonio comunale sono impugnabili solo per vizi propri, non per illegittimità derivata. L’atto di acquisizione ha natura dichiarativa e opera ipso iure alla scadenza del termine, salvo che identifichi per la prima volta l’area ulteriore, rispetto alla quale è parzialmente costitutivo.

Il Fatto

L’appellante, comodatario di un terreno in territorio di Agrigento, vi aveva realizzato plurimi manufatti senza titolo abilitativo: tettoie, un manufatto in muratura, una piattaforma in calcestruzzo, un prefabbricato, un container e altre opere. Nel 2010 il Comune ingiungeva la demolizione; pochi giorni prima le opere erano state sottoposte a sequestro preventivo penale.

Nel 2017 il Comune accertava la mancata ottemperanza e disponeva l’acquisizione gratuita delle opere e dell’intera area del lotto al patrimonio comunale. Il ricorrente impugnava dinanzi al TAR Sicilia sia l’ordine demolitorio sia il provvedimento di acquisizione. Il TAR dichiarava il ricorso in parte inammissibile e per il resto infondato. Proponeva quindi appello, deducendo la nullità dell’ordine per impossibilità dell’oggetto e l’illegittimità derivata dell’acquisizione, oltre alla tardività degli atti rispetto alla realizzazione delle opere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce i tre orientamenti sulla pregiudizialità tra sequestro penale ed eseguibilità dell’ingiunzione. La prima tesi nega qualsiasi rilievo al sequestro, potendo il destinatario chiedere il dissequestro. La seconda ritiene nullo l’ordine per oggetto impossibile. La terza, cui il Collegio aderisce, distingue validità ed efficacia: il sequestro non inficia la legittimità dell’atto, ma ne comporta la temporanea inefficacia, differendo il termine al dissequestro. Tale soluzione contempera la tutela del territorio con la difesa del soggetto sottoposto a procedimento penale.

Il principio resta però teorico nella fattispecie. L’ordinanza del 2010 non è stata impugnata nei termini e i suoi effetti sono consolidati. Il Comune, nell’atto, aveva richiamato la prima tesi, imponendo di chiedere il dissequestro prima di demolire. Il Collegio non condivide quell’indirizzo, ma rileva che esso è divenuto inoppugnabile per l’omessa censura: non può quindi accogliersi la doglianza di nullità, né sul piano della tardività né su quello dell’infondatezza nel merito.

Quanto al secondo motivo, l’infondatezza della censura sull’ordine demolitorio, ormai consolidato, rende inammissibile il ricorso avverso i successivi provvedimenti sanzionatori. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 16 del 2023, il Collegio ribadisce che l’atto di acquisizione ex art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001 ha natura dichiarativa e comporta l’acquisto ipso iure del bene alla scadenza dei 90 giorni; se identifica per la prima volta l’area ulteriore, è parzialmente costitutivo solo rispetto a questa. Divenuta inoppugnabile l’ordinanza, gli atti consequenziali si impugnano solo per vizi propri, secondo Cons. Stato, Sez. V, n. 3565 del 2014.

Le censure di tardività investono in realtà l’ordine demolitorio, non l’acquisizione. L’ordine di demolizione è rigidamente vincolato e non richiede motivazione sull’interesse pubblico concreto, né comparazione con l’interesse privato, secondo l’Adunanza Plenaria n. 9 del 2017: non è configurabile alcun affidamento alla conservazione di una situazione abusiva che il tempo non può legittimare. Nessuna istanza di sanatoria risulta proposta. L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese per le oscillazioni giurisprudenziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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