Ottemperanza al giudicato e potere di nomina del commissario ad acta (TAR Puglia n. 1107 del 30.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ricorso per ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., accertato il perdurante inadempimento dell’Amministrazione rispetto al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro, il giudice amministrativo ordina l’integrale esecuzione del titolo entro un termine fissato. La nomina del commissario ad acta va riservata all’eventualità che l’inadempimento si protragga dopo la scadenza del termine, non costituendo essa un automatismo consequenziale all’accoglimento. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è dovuta in via automatica e può essere negata in ragione dei limitati importi in contestazione e della massa del contenzioso che ha generato i ritardi nelle liquidazioni.

Il Fatto

I ricorrenti hanno agito per l’ottemperanza al giudicato costituito da una sentenza del Tribunale del Lavoro di Bari, pubblicata nel gennaio 2024, con cui erano state riconosciute loro somme a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’USR Puglia. Il titolo era stato notificato in copia esecutiva e non era stato appellato; un’attestazione del Funzionario Giudiziario ne confermava il passaggio in giudicato.

Ritenendo non integralmente adempiute le obbligazioni nascenti dal titolo, i ricorrenti hanno depositato ricorso ex art. 114 cod. proc. amm. nel febbraio 2025, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la nomina del commissario ad acta e la fissazione della somma dovuta per ogni giorno di ritardo. L’Amministrazione si è costituita con atto di stile.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha verificato l’esistenza del giudicato e ha constatato che non risultava agli atti l’avvenuto integrale adempimento delle obbligazioni da esso scaturenti. Su questa base ha qualificato il ricorso come fondato, ordinando all’Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento o dalla notifica a cura di parte, se anteriore, con pagamento di tutte le somme ivi indicate.

Quanto alla nomina del commissario ad acta, il Collegio l’ha riservata all’eventualità di un inadempimento protratto oltre il termine. La scelta si fonda sul comportamento esecutivo osservato in omologhe cause dopo l’adozione di sentenze di ottemperanza, in cui il ritardo era stato determinato da mere carenze di organico dell’Amministrazione. Il commissariamento resta dunque strumento eventuale e non conseguenza automatica dell’accoglimento.

La domanda di fissazione della somma dovuta per ogni giorno di ritardo è stata invece respinta. Il giudice ha richiamato i limitati importi in contestazione e la massività del contenzioso sviluppatosi in materia di “Carta Docente”, da cui erano derivati comprensibili ritardi nelle liquidazioni. La penalità ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è stata quindi applicata, in coerenza con una lettura non sanzionatoria automatica dello strumento.

Le spese di lite sono state liquidate secondo soccombenza in favore dei difensori costituiti, in solido, per loro dichiarazione antistatari. Il Tribunale ha infine disposto l’invio di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, con adempimenti a carico della Segreteria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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