Localizzazione impianto rifiuti: la baricentricità è criterio ex ante (TAR Marche n. 963 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La delibera di localizzazione di un impianto di trattamento rifiuti costituisce atto di natura vincolistica, idoneo a incidere sullo ius aedificandi del proprietario dell’area prescelta, ed è pertanto immediatamente impugnabile anche prima della conclusione del procedimento autorizzatorio ambientale. Il criterio della baricentricità del sito, funzionale al principio di prossimità e alla minimizzazione delle emissioni di cui all’art. 182-bis d.lgs. n. 152/2006, costituisce valutazione tecnico-discrezionale da operarsi ex ante e non può essere censurato per il solo fatto che la provenienza dei rifiuti da trattare, provenienti da ambiti esterni, non sia ancora certa al momento della decisione, dipendendo da futuri contratti di fornitura. La sindacabilità di tale scelta è limitata alle ipotesi di macroscopica irragionevolezza o di travisamento dei fatti, non potendo le mere opinioni tecniche di parte sostituire le valutazioni dell’Amministrazione.
Il Fatto
Alcuni proprietari di aree site nel Comune di Montemarciano impugnavano la delibera dell’Assemblea ATA che individuava i loro terreni quali superfici per la realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti da spazzamento stradale e pulizia degli arenili. L’atto, nel dare atto della necessità di recuperare rifiuti anche da ambiti territoriali esterni per garantire la sostenibilità economica dell’iniziativa, escludeva i siti alternativi di San Paolo di Jesi, Fabriano e Maiolati Spontini, privilegiando quello prescelto sulla base di una valutazione di migliore baricentricità.
I ricorrenti deducevano, in sintesi, l’insufficienza motivazionale della scelta, la violazione del principio di contrasto al consumo di suolo di cui alla legge regionale n. 19/2023, la mancata attribuzione di criteri preferenziali al sito alternativo di Maiolati Spontini con riguardo al trattamento delle acque reflue e alla qualità dell’aria, nonché l’illogicità dei calcoli di baricentricità e l’inaccessibilità dei dati sui fattori di emissione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, sollevata dalla resistente: la delibera di localizzazione, a differenza di un mero atto programmatico, appone sui beni un vincolo di natura sostanzialmente espropriativa, che preclude fin da subito al privato qualsiasi concreto utilizzo dell’area, con conseguente attualità e concretezza dell’interesse all’impugnazione.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto infondate tutte le censure. Con riguardo alla baricentricità del sito, ha rilevato che la critica dei ricorrenti si risolveva in una mera ipotesi, non supportata da elementi di prova, circa la futura provenienza dei rifiuti da fuori ambito. La scelta dell’Amministrazione risultava invece basata su un articolato documento istruttorio e su calcoli svolti secondo il criterio del “momento di trasporto”, nella prospettiva del principio di prossimità e di minimizzazione delle emissioni di cui all’art. 182-bis d.lgs. n. 152/2006, valorizzando la vicinanza al casello autostradale e il collegamento con la costa, ove insistono i maggiori centri urbani e da cui proviene la maggioranza dei rifiuti da pulizia degli arenili.
Il Collegio ha escluso che l’assenza di contratti di fornitura già stipulati possa inficiare la legittimità della scelta localizzativa: la verifica ex ante della baricentricità non può logicamente dipendere da accordi che, per definizione, saranno stipulati solo dopo la realizzazione dell’impianto. Ogni localizzazione, anche quella alternativa propugnata dai ricorrenti, sconterebbe la medesima incertezza, sicché la critica non risulta idonea a dimostrare macroscopiche irragionevolezze o travisamenti di fatto.
Quanto al contrasto al consumo di suolo, il Tribunale ne ha rilevato la contraddittorietà della censura, posto che i ricorrenti lamentavano al contempo la lesione del proprio diritto a edificare e l’illegittimità della delibera perché prevedeva una nuova edificazione. Ha inoltre precisato che la legge regionale, nel rimettere al Piano territoriale l’individuazione dei criteri attuativi, non può trovare applicazione diretta in assenza di specifiche disposizioni di piano che traducano in concreto i principi, valevoli comunque a livello del singolo comune prescelto.
Infine, con riguardo alle dedotte criticità sul trattamento delle acque reflue e sulla qualità dell’aria, il Collegio ha rilevato che i ricorrenti non avevano dimostrato la maggiore economicità o efficienza delle opere necessarie sul sito alternativo né fornito elementi concreti sull’impatto dell’aumento di traffico derivante dal nuovo hub commerciale. Le argomentazioni introdotte sono state qualificate come mere opinioni tecniche alternative, non idonee a provocare il sindacato caducatorio del giudice amministrativo su valutazioni tecnico-discrezionali dell’Amministrazione.
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Nota della Redazione
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