Revoca accoglienza richiedente: irrilevante il reddito se non stabile (TAR Toscana n. 366 del 17.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca delle misure di accoglienza per accertata disponibilità di mezzi economici, ai sensi dell’art. 23, primo comma, lett. d), d.lgs. n. 142/2015, richiede un’interpretazione comunitariamente orientata alla direttiva n. 33/2013. La sufficienza dei mezzi non può desumersi dalla mera titolarità di un rapporto di lavoro, occorrendo la verifica della prevedibile durata e della consistenza quantitativa del reddito, idonee a escludere il rischio di estrema deprivazione materiale. L’Amministrazione che ometta tale valutazione di stabilità e continuità adotta un provvedimento viziato per violazione di legge.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino di origini pakistane e richiedente protezione internazionale, era ospitato in un Centro di Accoglienza Straordinaria della provincia di Firenze. Con decreto dell’11 aprile 2025 la Prefettura revocava le misure di accoglienza, rilevando che nell’anno 2024 egli aveva percepito, in virtù di più contratti a tempo determinato, un reddito di € 8.705,95, cui si aggiungeva l’ulteriore importo di € 2.967,67 conseguito da gennaio a febbraio 2025, per un totale di € 11.673,62, superiore all’assegno sociale, fissato per il 2024 in € 6.947,33.

Il ricorrente impugnava la revoca davanti al TAR Toscana, deducendo la non stabilità dei redditi e la sopravvenuta disoccupazione dal marzo 2025, con conseguente sussistenza dei presupposti per fruire delle misure. La domanda cautelare era accolta con ordinanza della Sezione n. 334/2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla necessità di leggere il d.lgs. n. 142/2015 in modo coerente con le disposizioni e lo scopo della direttiva n. 33/2013, secondo l’insegnamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza n. 233 del 12 novembre 2019, richiamando propri precedenti conformi.

La norma invocata dall’Amministrazione consente la revoca in caso di accertamento della disponibilità di mezzi economici sufficienti. Secondo i criteri ermeneutici indicati dalla Corte di Giustizia, la revoca può essere disposta solo nei confronti del richiedente in grado di garantirsi autonomamente un tenore di vita dignitoso. In tali termini va intesa la sufficienza dei mezzi economici richiesta dalla disposizione.

Ne deriva che, pur in presenza di un beneficiario titolare di un rapporto di lavoro, l’Amministrazione non può revocare le misure se non risulta che la prevedibile durata nel tempo del rapporto e la consistenza quantitativa del reddito consentano di escludere che lo straniero si trovi in condizioni tali da non poter provvedere autonomamente ai propri bisogni materiali fondamentali.

Il Collegio richiama il principio per cui lo Stato non può adottare un provvedimento di revoca senza tenere conto del rischio che il richiedente finisca in una situazione di estrema deprivazione materiale tale da non consentirgli di far fronte ai bisogni più elementari, evocando il precedente di TAR Lombardia, Brescia, II, 2 maggio 2022 n. 425, in termini condivisi.

Nel caso di specie l’Amministrazione ha omesso del tutto la valutazione di sufficienza e continuità del reddito, limitandosi a riscontrare la mera esistenza del rapporto lavorativo, peraltro non più in essere da circa un anno. Il provvedimento è perciò viziato per violazione e non corretta applicazione dell’art. 23 d.lgs. n. 142/2015, interpretato in termini coerenti con la direttiva europea, e va annullato. Il ricorso è accolto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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