Variante al piano di attuazione e parere della Commissione edilizia scaduto (TAR Trentino-Alto Adige n. 106 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La proposta di piano di attuazione è validamente adottata dalla Giunta comunale solo quando contenga la documentazione completa prescritta dalla legge provinciale e sia sottoposta al parere della Commissione comunale per il territorio e il paesaggio. Il parere reso su una proposta incompleta è invalido e non è sanato dal successivo parere della medesima Commissione, se anch’esso intervenuto su elaborati incompleti. Il parere condizionato della Commissione conserva efficacia per un anno dalla seduta: decorso inutilmente il termine, l’azione amministrativa successiva è viziata. Accertati tali vizi procedimentali, il giudice amministrativo li rileva e assorbe le censure di merito, perché il potere sostanziale non è stato ancora esercitato dall’organo competente.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile destinato ad abitazione posto nel lotto limitrofo a quello interessato dalla variante, impugna la deliberazione consiliare che approva la terza modifica del piano di attuazione della zona residenziale di espansione, unitamente agli atti presupposti. Lamenta che l’intervento sul lotto confinante, con aumento di altezza e superficie coperta e riduzione delle distanze, comprometta le condizioni di aria, luce e soleggiamento della propria casa.
Il Comune e la società controinteressata eccepiscono la tardività del ricorso e il difetto di interesse, contestando nel merito tutti gli undici motivi. Il Collegio respinge le eccezioni preliminari e accoglie il ricorso in relazione ai motivi terzo e quarto, assorbendo i restanti.
La Motivazione della Corte
Sulla tempestività, il Tribunale osserva che la delibera è stata pubblicata due volte: all’albo pretorio e sulla Rete Civica dell’Alto Adige. Ai sensi dell’art. 60, comma 5, della L.P. n. 9/2018, la pubblicazione sulla rete civica è quella che integra l’efficacia dell’atto, perché il piano entra in vigore il giorno successivo. Non si tratta di pubblicità meramente notiziale: la norma le attribuisce pubblicità legale, coerentemente con l’art. 32 della legge n. 69/2009 e con l’art. 54, comma 4-bis, del codice dell’amministrazione digitale. Il ricorso, notificato entro sessanta giorni da tale pubblicazione, è tempestivo.
Sull’interesse, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la sola vicinitas fonda la legittimazione ma non esaurisce l’interesse, che richiede la prova di un pregiudizio concreto. La perizia prodotta dal ricorrente documenta in modo circostanziato il peggioramento delle condizioni di aria e luce derivante dall’ampliamento dell’edificio vicino: l’onere probatorio è assolto e l’eventuale accoglimento arreca un’utilità effettiva.
Nel merito, il terzo motivo è fondato. L’art. 60, primo comma, della L.P.T.P. impone che la proposta di piano, completa della documentazione di cui all’art. 57, comma 4, sia sottoposta alla Commissione. Dalla stessa delibera giuntale emerge che la Commissione si espresse nel 2022 su una proposta incompleta e in modo condizionato. Il successivo parere del dicembre 2022 non sana il vizio, perché anch’esso intervenuto su elaborati incompleti; l’ulteriore integrazione documentale è stata prodotta lo stesso giorno dell’approvazione, senza alcun vaglio dell’organo tecnico.
Fondato è anche il quarto motivo. L’art. 10 del regolamento edilizio stabilisce che il parere della Commissione conserva efficacia per un anno dalla seduta. Il parere condizionato del giugno 2022 era dunque scaduto al momento del completamento documentale del gennaio 2024, con la conseguenza che l’azione amministrativa successiva è viziata.
I vizi procedimentali accertati hanno carattere assorbente. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 5/2015, il Collegio rileva che in caso di parere obbligatorio mancante o invalido il potere non è stato ancora esercitato: spetta alla Commissione pronunciarsi sull’assentibilità della proposta, prima che il giudice possa sindacare gli aspetti sostanziali. Il ricorso è accolto, gli atti impugnati sono annullati e le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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