L’annullamento dell’autotutela non consente al giudice di reinterpretare gli atti reviviscenti (C.G.A.R.S. n. 295 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di accoglimento del ricorso avverso un provvedimento di annullamento in autotutela, una volta accertata l’illegittimità dell’atto di ritiro per violazione del termine di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, il sindacato giurisdizionale si esaurisce. L’annullamento dell’autotutela produce la reviviscenza ex tunc degli atti precedentemente ritirati, che riacquistano piena e originaria efficacia secondo il loro tenore letterale e dispositivo. Il giudice non può interpretare o conformare il contenuto degli atti reviviscenti: una simile statuizione è ultronea, eccede i limiti della domanda e viola il divieto di cui all’art. 34, comma 2, cod. proc. amm., che preclude al giudice di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati. Nel giudizio di appello, il divieto di ultrapetizione opera anche con riguardo ai segmenti motivazionali non richiesti da alcuna parte.

Il Fatto

I proprietari di un’unità immobiliare inserita in un complesso residenziale avevano ottenuto dalla Soprintendenza, con la perizia di stima del 23 dicembre 2020 e il parere definitivo del 23 marzo 2021, l’accertamento di compatibilità paesaggistica e la regolarizzazione di varianti edilizie, a fronte del pagamento di una sanzione pecuniaria.

Con due note del giugno e del luglio 2023 la Soprintendenza annullava in autotutela quegli atti favorevoli, oltre il termine di dodici mesi previsto dalla legge sul procedimento. Il TAR Sicilia accoglieva il ricorso e annullava l’autotutela per violazione del termine, ma nella motivazione precisava d’ufficio che gli atti favorevoli non contenevano un accertamento di compatibilità per l’intero progetto, bensì solo per le opere di completamento e finitura, escludendo quelle realizzate in variante. I proprietari hanno appellato questa sola parte della sentenza, dolendosi anche del mancato annullamento in via derivata del secondo provvedimento di ritiro.

La Motivazione della Corte

Il Collegio circoscrive il thema decidendum alla legittimità della statuizione con cui il primo giudice, dopo aver correttamente annullato l’autotutela, ha proceduto d’ufficio a un’interpretazione restrittiva degli atti amministrativi tornati in vigore.

Il primo motivo è assorbente. Gli appellanti deducono un vizio di ultrapetizione, che attiene all’eccesso di pronuncia per violazione dei limiti della domanda e del perimetro cognitivo del giudice di prime cure. La censura è fondata. L’art. 34, comma 1, cod. proc. amm. consente l’annullamento del provvedimento impugnato nei soli limiti della domanda; il comma 2 sancisce il divieto assoluto di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati. Tali norme definiscono un perimetro che il giudice non può valicare, non potendosi sostituire all’Amministrazione né condizionarne l’azione futura.

Nel caso concreto il giudizio riguardava la sola legittimità dell’atto di autotutela. Accertata l’illegittimità per decorso del termine, il sindacato doveva ritenersi esaurito. L’effetto dell’annullamento è la reviviscenza ex tunc degli atti ritirati, che riacquistano efficacia con il contenuto e la portata loro propri. La precisazione del TAR è dunque una statuizione ultronea, un fuor d’opera che interpreta e conforma atti amministrativi, invadendo una sfera di valutazione riservata all’Amministrazione.

Il Collegio chiarisce che il giudice, annullando l’autotutela per esaurimento del relativo potere, ripristina la situazione preesistente senza poterla ridefinire secondo una propria lettura soggettiva. La sentenza va pertanto riformata, con espunzione dei paragrafi motivazionali indicati. Da ciò discende la fondatezza del secondo motivo: il provvedimento di ritiro specifico, adottato in conseguenza dell’annullamento generale, è viziato da illegittimità derivata e deve essere annullato. L’accoglimento dei primi due motivi esime dall’esame delle ulteriori censure. Le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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