Offerta incompleta per omissione di plessi e direttore sottoinquadrato: esclusione dalla gara (TAR Piemonte n. 215 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La lex specialis di gara che prescrive a pena di esclusione la completezza e l’esaustività dell’offerta tecnica impone al concorrente di indicare tutte le località di svolgimento del servizio, comprese le strutture ricomprese nel capitolato speciale d’appalto; l’omissione di taluna di esse rende l’offerta inammissibile e ne impone l’esclusione. Integra parimenti causa di inammissibilità l’offerta che preveda un direttore di sede sottoinquadrato rispetto al livello contrattuale richiesto, ove il minor inquadramento non sia compensato dalla dimostrazione, desumibile dal complesso dell’offerta, delle competenze necessarie all’espletamento della funzione. La mancata o illeggibile produzione del curriculum vitae, cui l’offerta faccia rinvio, priva quest’ultima di un elemento essenziale e ne determina l’inammissibilità. Accolta l’impugnativa, va dichiarata, ove richiesta, l’inefficacia del contratto eventualmente stipulato, con subentro dell’aggiudicataria legittima.

Il Fatto

Il Comune di Arona ha avviato una procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica, affidandone l’espletamento alla centrale unica di committenza istituita presso il Comune di Verbania. All’esito delle valutazioni, la gara è stata aggiudicata alla società prima classificata, con un punteggio totale di poco superiore a quello conseguito dalla ricorrente, gestore uscente e seconda in graduatoria.

La seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione, deducendo l’incompletezza dell’offerta della controinteressata sotto molteplici profili, e ha proposto istanza ostensiva per la non leggibilità di un allegato all’offerta tecnica. Esperito l’incombente istruttorio disposto dal Tribunale, la ricorrente ha depositato motivi aggiunti, reiterando le domande di declaratoria di inefficacia del contratto e di risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio dichiara la tardività della memoria depositata da una delle amministrazioni resistenti oltre le ore 12.00 dell’ultimo giorno utile, ribadendo che la scadenza fissata dall’art. 4, ultimo comma, allegato n. 2 al d.lgs. n. 104/2010 permane, anche dopo l’avvento del processo amministrativo telematico, quale termine di garanzia del contraddittorio. Respinge invece l’eccezione di tardività dei motivi aggiunti, poiché solo a seguito del deposito della relazione istruttoria la ricorrente ha avuto piena contezza dell’originaria illeggibilità del documento e dell’incompletezza dell’offerta aggiudicataria che ad esso faceva rinvio.

Nel merito, il Tribunale accoglie le censure appuntate sulla incompletezza del piano di trasporti. L’art. 7 del capitolato speciale d’appalto, titolato “Logistica e orari”, individuava espressamente tra le strutture da servire quelle afferenti al Centro diurno, mentre l’art. 8 qualificava gli standard minimi come inderogabili. L’art. 16 del disciplinare prescriveva, a pena di inammissibilità, che il progetto organizzativo illustrasse in modo chiaro ed esaustivo il piano di trasporto. Poiché l’offerta della controinteressata ha pacificamente omesso di indicare le strutture del Centro diurno, essa risulta incompleta e, perciò, inammissibile. Non valgono le difese imperniate sulla sottoscrizione di un generico impegno al rispetto del capitolato, né quelle sulla scarsa rilevanza quantitativa dei pasti o sulla prossimità delle strutture al centro di cottura.

Quanto ai profili riferiti al direttore di sede, il Collegio rileva che l’art. 24 del disciplinare ne richiedeva il possesso di un titolo di studio adeguato e di una comprovata esperienza almeno quinquennale nel settore. L’offerta dell’aggiudicataria prevede per tale figura un inquadramento contrattuale inferiore rispetto a quello desumibile dal raffronto tra i compiti affidati e le previsioni del contratto collettivo applicato. Tale distonia non resta confinata al piano giuslavoristico, poiché a un minor livello corrisponde di regola una minore professionalità: la presunzione è superabile solo ove dall’offerta risulti il possesso delle competenze richieste, evenienza esclusa dal rinvio a un allegato ab origine illeggibile e quindi tamquam non esset. L’assenza del curriculum vitae rende così l’offerta inammissibile anche sotto tale profilo.

Accolti ricorso e motivi aggiunti, con assorbimento delle ulteriori questioni, il Tribunale dichiara l’inefficacia del contratto eventualmente stipulato, non essendovi prova della stipulazione, ai sensi dell’art. 122 c.p.a., sussistendo i presupposti per il subentro dell’aggiudicataria legittima. Le spese di lite sono poste a carico delle tre parti resistenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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