Esclusione per illecito professionale e rilevanza del triennio dalla commissione del fatto (C.G.A.R.S. n. 106 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il fatto astrattamente idoneo a integrare la causa di esclusione per gravi illeciti professionali di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50/2016 cessa di avere rilevanza una volta decorsi tre anni dalla data della sua commissione, per effetto della diretta applicazione dell’art. 57, par. 7, direttiva 2014/24/UE. Il termine decorre dal fatto e non dalla pronuncia giurisdizionale che lo accerta, perché una diversa lettura prolungherebbe sine die la causa di esclusione e lederebbe i principi di proporzionalità e ragionevolezza. L’omessa dichiarazione di una condanna non definitiva non è riconducibile alla lett. f-bis) ma alla lett. c-bis) dell’art. 80, comma 5, e non comporta alcun automatismo espulsivo. La stazione appaltante deve verificare in concreto la rilevanza causale dell’omissione sull’esito della procedura.

Il Fatto

La società appellante partecipava alla gara indetta dalla Prefettura per l’affidamento dei servizi di gestione del centro governativo di prima accoglienza, lotto 1. Dopo l’aggiudicazione e il successivo scorrimento della graduatoria, la stazione appaltante ne disponeva l’esclusione per non avere dichiarato che il proprio socio unico e procuratore era stato condannato, con sentenza non definitiva, per il reato di cui all’art. 316 ter cod. pen. ed era stato imputato per l’art. 348 cod. pen. per esercizio abusivo dell’attività di agenzia di viaggio.

Il TAR rigettava il ricorso, ritenendo il fatto provato e ricadente nel triennio precedente al bando. Nel frattempo altro contenzioso si concludeva con l’annullamento dell’esclusione di un concorrente collocato in posizione migliore, con aggiudicazione definitiva in favore di quest’ultimo. La società proponeva appello avverso la sentenza di primo grado.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. L’appello è in parte improcedibile quanto all’aggiudicazione, poiché dall’annullamento della stessa non deriverebbe alcun vantaggio utile, essendo ormai incontrovertibile l’affidamento in favore del concorrente che precedeva l’appellante in graduatoria. Resiste invece l’interesse a contestare la legittimità dell’esclusione, per il pregiudizio derivante dalla segnalazione all’A.N.AC. del relativo provvedimento.

Nel merito la Corte richiama l’art. 57, par. 7, direttiva 2014/24/UE, cui la giurisprudenza amministrativa riconosce efficacia diretta nell’ordinamento interno: il periodo di esclusione non può superare tre anni dalla data del fatto in questione. Ne deriva che il fatto integrante la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50/2016 perde rilevanza decorso il triennio dalla commissione. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. V, n. 575 del 2022 e C.G.A.R.S. n. 668 del 2022, sottolineando come cumulare la decorrenza dal fatto e dal giudicato prolungherebbe sine die la causa di esclusione, in contrasto con i principi di proporzionalità e ragionevolezza.

Applicando il principio, il limite risulta superato sia rispetto al reato di cui all’art. 316 ter cod. pen., commesso nel periodo accertato dal giudice penale e risalente a oltre tre anni dalla indizione della gara del 6 dicembre 2021, sia, in parte, rispetto all’esercizio abusivo dell’attività di agenzia, il cui secondo periodo contestato intercetta solo marginalmente il triennio. La Corte richiama l’Adunanza Plenaria n. 16/2020: la falsità o l’omissione di informazioni dovute rientra nella lett. c-bis) dell’art. 80, comma 5, e impone una valutazione di integrità e affidabilità senza automatismi.

Nel caso concreto manca la rilevanza causale dell’omissione, perché le sorti dell’appalto dipendevano da altro contenzioso già definito con l’annullamento dell’esclusione del concorrente precedente. Quanto all’esercizio abusivo, la Corte esclude la prova del grave illecito professionale: la società aveva segnalato l’avvio dell’attività alla Regione, che si era limitata a prenderne atto senza irrogare sanzioni, mentre l’imputato era stato assolto essendo il reato depenalizzato. Il primo motivo è accolto e gli ulteriori restano assorbiti. Le spese del doppio grado sono compensate per la peculiarità della vicenda e l’errore valutativo giustificabile della stazione appaltante.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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