Riparto costi trasporto scolastico e difetto giurisdizione giudice amministrativo (TAR Sardegna n. 1074 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione si determina in base all’oggetto sostanziale della domanda e alla natura della posizione soggettiva dedotta, non alla mera prospettazione della parte. Nelle materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è necessaria una contestazione sulle modalità di esercizio del potere pubblico, non essendo sufficiente la generica inerenza dell’oggetto a una materia attribuita. In tema di accordi tra pubbliche amministrazioni, la giurisdizione esclusiva di cui all’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, cod. proc. amm. opera solo quando la controversia abbia a oggetto immediato l’accordo e le potestà amministrative che esso disciplina, non le sole vicende patrimoniali correlate. La controversia sulla quota di costi anticipati dal Comune capofila per il servizio associato, concernente la fase esecutiva dell’accordo e il riparto di oneri economici, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il Fatto
Nell’anno 2013 alcuni Comuni stabilivano di gestire in forma associata il servizio di trasporto scolastico per il triennio 2013-2016, costituendo un ufficio unico intercomunale presso il Comune capofila. Il Comune resistente non sottoscriveva la convenzione, revocando la propria partecipazione con nota del 12 ottobre 2013, ma nelle more il responsabile del servizio aveva già approvato il quadro economico, affidato temporaneamente il servizio e indetto la gara.
A seguito della sopravvenuta impercorribilità del percorso originario, i chilometri giornalieri effettivi risultarono superiori a quelli presunti nel capitolato, con conseguente aggiornamento del quadro economico e corresponsione delle variazioni alla società appaltatrice. Il Comune capofila chiedeva quindi la condanna del Comune resistente al pagamento della quota di Euro 5.487,04 per il periodo dal 13 settembre al 31 ottobre 2013. Il Comune convenuto eccepiva, tra l’altro, il difetto di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendola fondata. Il ricorso è inammissibile perché proposto dinanzi a giudice sprovvisto di giurisdizione. Il criterio di riparto è individuato nel petitum sostanziale, cioè nello specifico oggetto e nella reale natura della controversia, da identificarsi in funzione della causa petendi e della posizione soggettiva dedotta, senza che rilevi la mera prospettazione della parte.
Richiamando l’orientamento espresso da Cass. Sez. Un. n. 24345/2025, il Tribunale ribadisce che la giurisdizione si determina in base all’oggetto della domanda e alla sostanziale protezione accordata dall’ordinamento alla posizione dedotta. Nelle materie di giurisdizione esclusiva non basta la generica inerenza dell’oggetto a una materia attribuita: occorre una contestazione sulle modalità di esercizio del potere, come affermato dalla Corte cost. n. 204/2004.
Con specifico riguardo agli accordi tra pubbliche amministrazioni, il Collegio osserva che la giurisdizione esclusiva è configurabile solo quando la controversia abbia come oggetto immediato l’accordo stesso e non vicende meramente patrimoniali a esso correlate (Cass. Sez. Un. n. 20464/2022; Cass. n. 34954/2023). La linea di confine tra le giurisdizioni non è data dalla formale esistenza di un accordo tra soggetti pubblici, ma dall’oggetto del negoziato e del contendere: quando il contenuto è costituito da rapporti paritetici, non ricorre la giurisdizione esclusiva (Cons. Stato n. 1474/2023; TAR Campania n. 305/2023).
Nel caso concreto, l’oggetto del giudizio riguarda vicende meramente patrimoniali correlate alla fase esecutiva dell’accordo e non investe la disciplina dell’esercizio di potestà amministrative tra gli enti coinvolti. Il Collegio rileva inoltre che l’assunto del Comune ricorrente — secondo cui il rifiuto di pagamento deriverebbe dalla contestazione dei maggiori oneri — non trova riscontro negli atti, dai quali emerge invece che la resistente contesta la debenza per non avere usufruito del servizio. Si tratta dunque di questioni di natura patrimoniale devolute al giudice ordinario.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con indicazione del Tribunale civile di Oristano quale giudice competente, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm. Le spese sono compensate per la complessità della questione.
Nota della Redazione
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