Offerta irrealizzabile e ricorso incidentale escludente nella gara per concessioni demaniali (TAR Toscana n. 1074 del 17.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di evidenza pubblica per l’affidamento in concessione di beni demaniali marittimi, l’offerta tecnica che si fondi sulla previsione di occupare un’area di estensione superiore a quella concretamente concedibile è inammissibile e deve essere esclusa in limine dalla commissione giudicatrice, senza necessità di procedere alla sua valutazione comparativa. L’accoglimento del ricorso incidentale che faccia valere tale causa di esclusione determina il venir meno della situazione legittimante in capo al ricorrente principale, con conseguente inammissibilità per difetto d’interesse delle censure relative ai punteggi e all’aggiudicazione. Restano scrutinabili i soli motivi di carattere escludente che si pongano in posizione simmetrica rispetto alla non ammissibilità dell’offerta del ricorrente. La differente articolazione dei criteri di valutazione per singoli lotti trova giustificazione nella diversità di funzione e di esigenze infrastrutturali delle aree.

Il Fatto

La società ricorrente operava nel porto di Livorno quale cantiere per la riparazione navale in regime di concessione demaniale marittima. L’Autorità di Sistema Portuale, approvato il piano industriale redatto da una società di consulenza, avviava procedure di evidenza pubblica per l’affidamento di quattro aree portuali, tra cui quella già condotta dalla ricorrente, con concessioni di durata ponte sino al 30 giugno 2026.

La ricorrente impugnava gli atti di programmazione e gli avvisi di gara, partecipando alla sola procedura relativa al lotto n. 4. All’esito, il lotto veniva aggiudicato a un’ATI con 95 punti, a fronte dei 64 assegnati all’offerta della ricorrente. Questa proponeva ulteriori motivi aggiunti avverso l’aggiudicazione, mentre l’ATI aggiudicataria spiegava ricorso incidentale, contestando l’ammissibilità della proposta della ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di improcedibilità per mancata impugnazione della concessione finale. Tra aggiudicazione e concessione sussiste un nesso di presupposizione e consequenzialità nella medesima sequenza procedimentale, tale da configurare una possibile invalidità caducante, con la conseguenza che l’impugnazione dell’atto conclusivo non era necessaria ai fini della procedibilità.

Nel merito del ricorso principale, il Tribunale esclude che la ricorrente potesse vantare un diritto di preferenza quale concessionaria uscente. La concessione era scaduta e l’amministrazione era tenuta ad avviare la gara ai sensi del Codice della navigazione. Le censure al piano industriale sono dichiarate inammissibili, per difetto di lesività e di interesse attuale, afferendo a scelte tecnico-discrezionali, e comunque il piano non riceve attuazione nel periodo intermedio oggetto delle procedure.

Quanto agli avvisi, la ricorrente non ha interesse a contestare i lotti ai quali non ha partecipato. La differenziazione dei criteri per lotto appare giustificata dalla diversità delle funzioni e delle esigenze di riqualificazione. La valorizzazione degli investimenti sui fabbricati demaniali, per il lotto n. 4, risponde all’obiettivo di recupero di strutture in degrado e non è irragionevole rispetto alla breve durata, poiché l’entità degli investimenti dipende dalle logiche imprenditoriali e trova salvaguardia nel meccanismo di rimborso a carico del concessionario subentrante, senza contrasto con l’art. 49 cod. nav.

Il Collegio esamina prioritariamente il ricorso incidentale, che accoglie. L’offerta tecnica della ricorrente si fondava su un bacino galleggiante sporgente per circa trenta metri oltre la banchina, con ingombro non consentito nel canale di accesso al porto, rispetto al quale la Capitaneria aveva preannunciato parere contrario. Tale proposta, occupando un’area di estensione superiore a quella concedibile, doveva essere valutata in limine come inammissibile.

L’accoglimento del ricorso incidentale fa venir meno la legittimazione della ricorrente a impugnare l’esito della gara, salvo che per i profili escludenti simmetrici. Tra questi, il motivo sulla asserita illegittimità dell’offerta dell’ATI per demolizione e ricostruzione dei fabbricati è infondato: l’avviso non preclude tali interventi, funzionali agli obiettivi di riqualificazione, e la verifica urbanistica appartiene alla fase del titolo edilizio. Le residue censure sui punteggi sono inammissibili e non supererebbero la prova di resistenza, stante il distacco di 31 punti. Le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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