Esclusione dal contributo sismico illegittima per omessa richiesta al Comune (TAR Sicilia n. 1085 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Dipartimento regionale di Protezione civile esclude dalla graduatoria dei contributi per l’edilizia privata il soggetto utilmente collocato presuppone che l’Amministrazione regionale abbia preventivamente richiesto al Comune di confermare, nel termine perentorio, l’interesse del privato alla realizzazione dell’intervento e di trasmettere il progetto approvato con il correlato provvedimento autorizzatorio. In difetto di tale atto di impulso procedimentale, l’esclusione fondata sul mancato riscontro comunale è illegittima per violazione dell’art. 3 del D.D.G. n. 30/2020. La violazione non è sanabile ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, legge n. 241/1990, perché l’attività del Comune non è vincolata, involgendo i poteri discrezionali di controllo e autorizzazione. Il mancato riscontro del Comune non impone invece alcun soccorso istruttorio né la comunicazione dei motivi ostativi.

Il Fatto

Il ricorrente presenta nel 2017, per conto di un condominio, due istanze di contributo per interventi di rafforzamento locale e miglioramento sismico ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c), O.C.D.P.C. n. 344/2016. Con successivo scorrimento di graduatoria il progetto di rafforzamento locale è dichiarato finanziabile; il Comune comunica al privato la finanziabilità, invitandolo a presentare il progetto entro novanta giorni, e il progetto viene trasmesso al Comune.

Non seguono riscontri. Con provvedimento del 18.04.2023 il Dipartimento regionale esclude il progetto dalla graduatoria, imputando alla ditta il disinteresse derivante dal mancato riscontro del Comune alla richiesta di conferma. Il privato, il condominio e una società impugnano l’esclusione davanti al TAR, che respinge l’istanza di rinvio e definisce il merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di rinvio per proporre eventuali motivi aggiunti, ritenendo non sussistenti gli eccezionali motivi richiesti dall’art. 72-bis, comma 1, cod. proc. amm., stante il carattere ipotetico della prospettazione.

È infondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Comune: dal D.D.G. n. 30/2020 e dal D.D.G. n. 52/2020 emerge che Regione e Comune sono contitolari del procedimento, ciascuno titolare di competenze autonome e coordinate. È invece inammissibile per carenza di interesse l’impugnazione della nota comunale di riscontro all’istanza di accesso, priva di contenuto provvedimentale e di attitudine lesiva.

Nel merito il Collegio accoglie il primo motivo. Il provvedimento di esclusione invoca esclusivamente l’art. 3 del D.D.G. n. 30/2020, che postula una richiesta del DRPC al Comune di confermare l’interesse del privato entro trenta giorni. Di tale atto di impulso non vi è però evidenza documentale. La sequenza era già stata azionata nella fase prodromica alla prima graduatoria, con notifica pec ai Comuni. Il DRPC è dunque incorso nella violazione della disciplina procedimentale.

Non opera la sanatoria dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990: ove la richiesta fosse stata formulata, il Comune avrebbe esercitato i propri poteri discrezionali ai sensi dell’art. 14, commi 6 e 7, O.C.D.P.C. n. 344/2016, con le procedure di controllo del d.P.R. n. 380/2001. Il contenuto del provvedimento non era quindi vincolato.

Segue l’assorbimento del secondo motivo, alternativo al primo, secondo le coordinate dell’Adunanza Plenaria n. 5 del 2015. È infondato il terzo motivo: il quadro normativo non impone alcun soccorso istruttorio né il preavviso ex art. 10-bis, escludendo anzi ulteriori fasi endoprocedimentali. Il ricorso è in parte inammissibile e in parte accolto, con annullamento dell’esclusione e regressione del procedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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