Opere di completamento su immobile non sanato restano abusive (Cons. Stato n. 10139 del 17.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera principale alla quale ineriscono strutturalmente, sicché non può ammettersi la prosecuzione dei lavori a completamento di opere che, fino al momento di eventuali sanatorie, restano comunque abusive. La possibilità di intervenire su immobili rispetto ai quali pende istanza di condono è subordinata al rispetto delle procedure di legge e, in particolare, dell’art. 35 l. n. 47 del 1985. La compatibilità dell’opera da condonare rispetto al regime di salvaguardia garantito da un vincolo va valutata alla data di esame della domanda di sanatoria, non a quella della realizzazione. Nella zona di rispetto ferroviario vige un vincolo di inedificabilità relativa, sicché l’assentibilità è subordinata al parere favorevole dell’autorità preposta.

Il Fatto

L’odierna appellante aveva presentato nel 1995 istanza di condono edilizio ai sensi dell’art. 39 L. n. 724/1994 per un immobile composto da piano interrato, piano terra, primo piano e tetto di copertura, destinati rispettivamente a cantinola, garage, abitazione e copertura. Il Comune rigettava l’istanza nel 2013, richiamando la classificazione dell’area di sedime come zona di rispetto “R” e l’accertamento di ulteriori opere realizzate dopo la presentazione della domanda.

Il TAR Campania rigettava il ricorso con sentenza n. 6462/2020, osservando che l’esistenza del vincolo va valutata al momento dell’esame dell’istanza e che gli interventi ulteriori, in presenza di manufatti non ancora sanati, sono affetti dal medesimo carattere abusivo. La proprietaria proponeva appello, contestando sia la qualificazione delle opere come mere completamento funzionale, sia la persistenza dei vincoli, sia il difetto di istruttoria e di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello e conferma la sentenza di prime cure. Sul primo motivo, relativo alla qualificazione delle ulteriori opere come mere opere di completamento, il Consiglio di Stato richiama il principio per cui gli interventi ulteriori su manufatti abusivi non sanati ripetono l’illegittimità dell’opera principale e non possono proseguire a completamento di opere ancora abusive, con conseguente obbligo del Comune di ordinarne la demolizione. La possibilità di intervenire su immobili con istanza di condono pendente è ammessa solo nel rispetto dell’art. 35 l. n. 47 del 1985, ancora applicabile per effetto dei rinvii della successiva legislazione condonistica, richiamando Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1201 del 2024. Nel caso concreto nessuna procedura risulta avviata nei termini, pertanto le opere ulteriori restano abusive.

Sul secondo motivo, concernente la presunta assenza di vincoli, il Collegio rileva la sussistenza dei vincoli ferroviario e autostradale. Per principio consolidato, la compatibilità dell’opera da condonare rispetto al regime di salvaguardia va valutata alla data di esame della domanda di sanatoria: se in quel momento non sussistono le condizioni di rispetto della normativa vincolistica, il titolo in sanatoria non può essere assentito, anche se l’edificazione rispettava tale normativa al momento della realizzazione (richiamando Consiglio di Stato, sez. VI, n. 8246 del 2019).

Quanto al vincolo ferroviario, la richiesta di autorizzazione in deroga ex art. 49 del d.P.R. n. 753/1980 del 1999 costituisce procedimento autonomo e indipendente da quello eccezionale di condono. Nella zona di rispetto vige un vincolo di inedificabilità relativa, rientrante nell’art. 32 della L. n. 47/1985, con la conseguenza che l’assentibilità è subordinata al parere favorevole dell’amministrazione preposta, nella specie non rilasciato, senza che la pendenza dell’iter assuma rilievo sanante.

Il Collegio esclude poi che il mero decorso del tempo configuri un affidamento legittimo, poiché la tutela dell’affidamento presuppone provvedimenti che generano aspettative stabili e rapporti giuridici certi, ciò che non si verifica per opere abusive prive dei titoli prescritti. Infine, la natura di procedimento ad istanza di parte esclude la necessità di specifiche comunicazioni di avvio per ogni attività istruttoria. L’appello è respinto, con condanna alle spese in favore del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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