AGEA e recupero fondi comunitari: motivazione per relationem e onere istruttorio (TAR Sicilia n. 1075 del 18.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di recupero di contributi comunitari indebitamente percepiti, l’amministrazione può fondare il provvedimento di accertamento del credito sugli esiti dell’attività investigativa della polizia giudiziaria, senza alcun autonomo onere di svolgere una distinta istruttoria. La motivazione per relationem, con richiamo al verbale di accertamento che compendia le risultanze, è pertanto legittima. L’assoluzione penale intervenuta per prescrizione del reato, resa ai sensi dell’art. 129, secondo comma, cod. proc. pen., non smentisce gli accertamenti amministrativi, giacché il giudice penale non ha affermato l’evidenza dell’inesistenza del fatto. Il recupero non richiede una sentenza penale irrevocabile di condanna. In tema di prescrizione, il termine decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, coincidente con la conoscenza delle risultanze investigative.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui AGEA accertava un credito di oltre 130.000 euro, oltre interessi, per indebita percezione di contributi comunitari relativi al regime di pagamento unico per le campagne dal 2008 al 2013, e la conseguente richiesta di restituzione. L’atto richiamava un rapporto della Sezione di Polizia Giudiziaria dei Carabinieri presso la Procura della Repubblica, che contestava la falsità dei titoli di conduzione e l’attestazione di fondi demaniali.
Nel corso del giudizio il difensore dichiarava a verbale che il procedimento penale si era concluso con sentenza del Tribunale che aveva mandato assolto il ricorrente per prescrizione dei reati. AGEA si costituiva con atto di mera forma. La causa giungeva in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente lamentava il difetto di motivazione e la carenza istruttoria, sostenendo che l’unico riferimento dell’atto impugnato fosse il rapporto di polizia giudiziaria. Il Collegio ritiene che la sussistenza delle condizioni per provvedere si desuma in modo incontrovertibile dal verbale, trasmesso per competenza all’organismo pagatore, ove si conclude che la ditta, presentando titoli di conduzione falsi, ha indotto in errore gli organi preposti al controllo.
Da ciò discende che sull’amministrazione non gravava alcun onere di svolgere autonomamente attività istruttoria, ben potendo avvalersi dei risultati investigativi già acquisiti e motivare per relationem con richiamo al verbale. La solidità degli accertamenti risulta confermata proprio dalla sentenza penale: il giudice ha dovuto privilegiare una causa estintiva, applicando l’art. 129, secondo comma, cod. proc. pen., perché dagli atti non risultava affatto evidente che i fatti non fossero avvenuti o che l’imputato non ne fosse autore.
Con il secondo motivo il ricorrente assumeva che la restituzione dovesse fondarsi su fatti cristallizzati in una sentenza penale. Il Collegio rigetta la censura: la decisione amministrativa non necessita di una pronuncia penale, bastando gli accertamenti operati facendo propri i risultati investigativi, in base al combinato disposto degli artt. 71 e 75 del d.P.R. n. 445/2000, richiamati nell’atto di accertamento. La decadenza dai benefici consegue alla non veridicità delle dichiarazioni.
Con il terzo motivo si eccepiva la prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ.. Il Collegio osserva che per le campagne dal 2009 al 2013 il termine non è decorso rispetto ai provvedimenti del novembre 2018. Quanto alla campagna 2008, poiché i controlli si sono svolti nel 2018 e l’art. 2935 cod. civ. fissa la decorrenza dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, nessuna prescrizione si è verificata: AGEA si è attivata con atto posteriore di meno di otto mesi rispetto al rapporto investigativo.
Il ricorso è conclusivamente rigettato, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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