Obbligo dell’Amministrazione di eseguire il giudicato del giudice ordinario e nomina del commissario ad acta (TAR Lazio n. 10744 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione che non dimostri di aver dato esecuzione al giudicato, né alleghi circostanze sopravvenute ostative, è tenuta a dare esatta esecuzione al comando giurisdizionale nel termine fissato dal giudice amministrativo. Ove il termine decorra infruttuosamente, il giudice può nominare fin da subito un commissario ad acta, senza compenso, affinché provveda in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente. La domanda di astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. presuppone un ritardo significativo, sintomatico della mancata volontà di adempiere; in assenza di tale elemento, la penalità di mora non è equamente disposta. L’onere di provare l’avvenuto adempimento grava sull’Amministrazione debitrice, secondo i principi desumibili dall’art. 64 c.p.a.
Il Fatto
La ricorrente, docente, chiedeva l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto all’inquadramento nella fascia stipendiale 3-8 anni a decorrere dal 1/9/2015, condannando l’Amministrazione al relativo inquadramento e al pagamento delle differenze retributive. A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso per l’esecuzione del giudicato, chiedendo che fosse ordinato l’adempimento, con nomina di un commissario ad acta e applicazione di penalità di mora per il caso di ulteriore ritardo. L’Amministrazione si costituiva con atto di mero stile, senza fornire prova dell’avvenuto adempimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha ritenuto il ricorso fondato. Premesso che grava sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuta esecuzione del titolo, l’Amministrazione non ha fornito alcuna prova dell’adempimento né ha allegato circostanze sopravvenute ostative all’esecuzione del giudicato. Ne consegue l’accoglimento della domanda e l’ordine all’Amministrazione di dare esatta esecuzione alla sentenza passata in giudicato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il Collegio ha altresì nominato fin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale dell’Amministrazione preposto alla Direzione generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà in via sostitutiva decorso inutilmente il termine concesso all’Amministrazione.
Quanto alla domanda di astreinte, il Tribunale l’ha respinta, ritenendo che il ritardo non fosse sintomatico della mancata volontà di adempiere e che, pertanto, non sarebbe equo disporre penalità di mora. La decisione si pone in linea con il principio secondo cui l’applicazione della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. richiede una valutazione di equità rimessa al giudice, che tenga conto della condotta complessiva dell’Amministrazione.
Le spese di lite, liquidate equitativamente in € 900 oltre accessori, sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente, con distrazione in favore del procuratore antistatario della ricorrente, con riferimento ai parametri previsti per le esecuzioni mobiliari. Il contributo unificato è restituito automaticamente per legge.
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Nota della Redazione
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