Destituzione del docente universitario per condotta lesiva della dignità delle studentesse (TAR Liguria n. 1074 del 17.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella valutazione della responsabilità disciplinare dei professori universitari l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità, sia nell’apprezzamento della gravità delle infrazioni sia nella scelta della sanzione da irrogare tra quelle graduate dall’art. 87 r.d. n. 1592/1933. Il giudice amministrativo verifica la corrispondenza della fattispecie concreta a quella astratta e sindaca la scelta sanzionatoria solo per eccesso di potere nelle sue forme sintomatiche, quali manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza, evidente sproporzione e travisamento. Quando le mancanze consentono l’irrogazione di sanzioni diverse, l’Amministrazione deve esplicitare le ragioni per cui ne ritiene adeguata una piuttosto che l’altra, previo esame di tutti gli elementi. Il procedimento disciplinare resta autonomo rispetto a quello penale: l’Ateneo può valutare autonomamente gli atti del procedimento penale, senza necessità di ulteriore istruttoria, e la definizione delle querele non vincola l’esito disciplinare.
Il Fatto
Il ricorrente, professore associato presso un’Ateneo, è stato coinvolto nel 2024 in un procedimento penale per aver divulgato, su un gruppo di messaggistica, immagini a sfondo sessuale, anche create artificialmente, di alcune studentesse, senza che ne fossero consapevoli, e per aver scambiato messaggi a contenuto sessualmente esplicito riferiti alle medesime. L’Ateneo ha dapprima disposto la sospensione cautelare dal servizio e avviato il procedimento disciplinare, proponendo al Collegio di disciplina la destituzione senza perdita del diritto a pensione, ai sensi degli artt. 87 e 89 r.d. n. 1592/1933.
Dopo la sospensione del procedimento per acquisire gli atti penali, il Collegio ha espresso parere favorevole alla sanzione espulsiva e il Rettore ha emanato il decreto di destituzione. Il docente ha impugnato gli atti dinanzi al TAR, deducendo l’assenza dei presupposti di legge, il difetto di istruttoria e motivazione, la violazione dei principi di proporzionalità e gradualità, il mutamento di composizione del Collegio e l’intervento del Rettore nella fase sanzionatoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Università, essendo gli atti impugnati riconducibili esclusivamente all’Ateneo, e respinge nel merito tutti i motivi. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 498 d.lgs. n. 297/1994, il Tribunale ne rileva l’inapplicabilità: si tratta del testo unico relativo alle scuole di ogni ordine e grado, estraneo alla disciplina dei professori universitari, per i quali rileva il r.d. n. 1592/1933.
La scelta della sanzione rientra in un potere ampiamente discrezionale. Riscontrata una delle condotte di cui all’art. 89 r.d. n. 1592/1933, l’Ateneo valuta la gravità dei fatti; il sindacato giudiziale resta circoscritto all’eccesso di potere, secondo l’indirizzo richiamato (Cons. Stato n. 5389 del 2022; Cons. Stato n. 3818 del 2026). Nel caso concreto il comportamento reiterato e lesivo della dignità è stato ritenuto di gravità tale da non consentire sanzioni conservative.
Il difetto di istruttoria è escluso: il Collegio ha esercitato la facoltà di sospensione, ha richiesto e ottenuto copia integrale del fascicolo penale e ha esaminato i verbali di perquisizione e interrogatorio, nei quali il docente ha ammesso accessi e pubblicazioni. La Corte ribadisce l’autonomia del procedimento disciplinare rispetto al penale e l’irrilevanza della remissione delle querele, non potendo l’interesse pubblico seguire le scelte processuali delle vittime (Cons. Stato n. 4920 del 2024). La motivazione per relationem alla delibera del Consiglio di Amministrazione è ritenuta adeguata, nel solco di Cons. Stato n. 449 del 2022.
Quanto alla proporzionalità, il Tribunale esclude che il cambio di mansioni costituisca esito sanzionatorio previsto dall’art. 87 e ricorda che, ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 240/2010, didattica e ricerca non sono scindibili. Il mutamento di composizione del Collegio, attivato su istanza di riesame, non ha pregiudicato la difesa, avendo i nuovi componenti ricevuto la documentazione e contezza dell’audizione. Il decreto rettorale è infine mero atto esecutivo della decisione del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del riparto di competenze dell’art. 10 d.lgs. n. 240/2010. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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