Subentro nel nulla osta stagionale e riparto provinciale delle quote (TAR Toscana n. 1075 del 30.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il riparto provinciale delle quote di lavoratori stagionali operato dalle tabelle allegate al decreto attuativo del Ministero del Lavoro non ha carattere di inderogabilità. Il decreto flussi individua il numero complessivo degli ingressi e i settori produttivi, demandando la sola articolazione territoriale a un atto ministeriale che espressamente ammette gli spostamenti di quote. Ne consegue che il subentro del nuovo datore di lavoro nella stipula del contratto di soggiorno non può essere negato per la sola ragione che l’impresa operi in una provincia diversa da quella del datore originario, purché il settore produttivo resti il medesimo. Una diversa lettura contrasta con il principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione, con l’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990 e con l’affidamento del lavoratore legittimamente entrato in Italia.
Il Fatto
Un’impresa agricola di Volterra otteneva il nulla osta al lavoro stagionale per un cittadino marocchino, che faceva ingresso in Italia nel settembre 2023. Il datore di lavoro originario rifiutava poi di assumerlo. Il lavoratore reperiva una nuova proposta occupazionale presso una società con sede in provincia di Siena, che presentava istanza di subentro per la stipula del contratto di soggiorno.
Lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Pisa negava il subentro, sul presupposto che le quote del decreto flussi fossero assegnate a ciascuna provincia e destinate ai soli datori di lavoro ivi operanti, con conseguente impossibilità di trasferire la pratica tra Sportelli Unici. Il lavoratore impugnava il diniego davanti al TAR Toscana, che in sede cautelare accoglieva la domanda con ordinanza n. 98/2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione della fonte. Il d.P.C.M. 21 dicembre 2021, adottato ai sensi dell’art. 3, commi 4 e seguenti, d.lgs. n. 286/1998, fissa il numero complessivo dei lavoratori ammessi e i settori di destinazione, ma non disciplina la ripartizione territoriale. Neppure il testo unico interviene sul punto. L’art. 8 del decreto flussi demanda la ripartizione al Ministero del Lavoro tra Ispettorati territoriali, Regioni e Province autonome, senza prevedere alcun riparto provinciale, salvo che per le Province autonome.
La suddivisione per province compare soltanto nelle tabelle allegate al decreto attuativo ministeriale del 9 febbraio 2022. Tale atto, tuttavia, non attribuisce al riparto carattere assoluto: lo stesso decreto richiama la prassi consolidata degli spostamenti territoriali di quote, consentendo agli Uffici territoriali di richiedere ulteriori quote a fronte di fabbisogni locali superiori.
Su questa base il Tribunale esclude che l’inderogabilità della quota provinciale possa reggere il confronto con i principi generali. Un simile assetto sarebbe antieconomico, perché comporterebbe la perdita di una risorsa produttiva ritenuta necessaria per l’economia nazionale, e contrario a buona fede nei confronti dello straniero che ha fatto ingresso confidando nel rilascio del nulla osta e ha reperito una nuova occupazione dopo il rifiuto del primo datore. Sarebbe inoltre irragionevole imporre il rimpatrio, con i relativi costi amministrativi e di polizia, a esclusivo beneficio di un interesse meramente provinciale.
Il Collegio respinge l’argomento fondato sul parere dell’Avvocatura dello Stato del 30 marzo 2023 richiamato dalla difesa erariale. Quel parere riguarda l’inderogabilità del settore produttivo, profilo che trova copertura nel decreto flussi e rileva per la programmazione statale; non si estende all’ubicazione provinciale delle imprese, elemento considerato solo in sede attuativa e con espressa affermazione di derogabilità. Lo stesso parere, del resto, richiama l’antieconomicità dell’allontanamento e la tutela dell’affidamento, argomenti convergenti con la decisione.
Assorbiti gli ulteriori profili, il ricorso è accolto e il provvedimento annullato, con obbligo per l’Amministrazione di rideterminarsi sull’istanza. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità e dell’obiettiva incertezza della questione.
Nota della Redazione
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