Carta docenti per docenti precari: ottemperanza accolta e commissario ad acta (TAR Lazio n. 8313 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo, accertato il passaggio in giudicato della sentenza e la regolare notifica alla pubblica amministrazione, non può sindacare i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudice ordinario, ma deve limitarsi a verificare l’inadempimento dell’Amministrazione. L’onere di dimostrare l’avvenuta esecuzione del giudicato grava sul debitore, ossia sull’Amministrazione inerte. Decorso infruttuosamente il termine assegnato per l’ottemperanza, il giudice nomina un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva, con facoltà di delega e senza compenso.

Il Fatto

La ricorrente, un’insegnante, aveva ottenuto dal Tribunale ordinario di Velletri, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto a usufruire della Carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attivare la carta con accredito della somma complessiva di euro 1.500,00. La sentenza, passata in giudicato e notificata ai fini esecutivi, non veniva eseguita dall’Amministrazione. La ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza: la sentenza era regolarmente passata in giudicato e notificata, ed era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, senza che l’Amministrazione avesse provveduto.

Ha quindi affermato la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm. e dell’art. 114 cod. proc. amm. Il Ministero, non costituendosi, non ha fornito alcuna prova o chiarimento circa l’avvenuta esecuzione della sentenza. Alla luce dei principi giurisprudenziali in tema di onere della prova tra debitore e creditore, richiamando la giurisprudenza di legittimità, l’inadempimento deve ritenersi sussistente.

Il Collegio ha precisato che i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudice ordinario non sono sindacabili in sede di ottemperanza. L’Amministrazione è stata quindi condannata a dare esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Per garantire l’effettività della tutela, il TAR ha nominato fin da ora, per il caso di infruttuoso decorso del termine, un commissario ad acta nella figura del Direttore generale dell’Amministrazione preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, che dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni su richiesta della ricorrente.

Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in euro 800,00, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Il TAR ha infine disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV per gli eventuali seguiti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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