Termini di gara e trasparenza non fondano il subentro nell’aggiudicazione (TAR Sardegna n. 1079 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo contro l’aggiudicazione, la violazione dei termini di conclusione della procedura di gara ha natura essenzialmente acceleratoria e non determina, di per sé, l’illegittimità dell’aggiudicazione né il subentro del ricorrente nel rapporto contrattuale, se non è dimostrata la spettanza del bene della vita. La mancata pubblicazione degli atti di gara e dei criteri di attribuzione dei punteggi non fonda l’annullamento quando la documentazione risulti ostesa e il concorrente non abbia attivato lo strumento dell’accesso, anche ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm. L’attivazione del soccorso istruttorio su un aspetto specifico dell’offerta non integra, di per sé, violazione del principio di segretezza dell’offerta economica. Il ricorrente che non alleghi e non provi l’incidenza dei vizi denunciati sul risultato della gara non può ottenere né l’aggiudicazione né il risarcimento in forma specifica.
Il Fatto
Una società cooperativa sociale, seconda classificata nella gara indetta da un Comune per l’affidamento della gestione del servizio di nido d’infanzia comunale, ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore di altra cooperativa, unitamente ai verbali della commissione, alla proposta di aggiudicazione e agli atti di gara.
La ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti, previa sospensione cautelare, la declaratoria di inefficacia del contratto e il risarcimento in forma specifica. Ha dedotto la violazione dei termini di conclusione della procedura, il cattivo uso della piattaforma telematica di gara con mancata ostensione di atti e criteri di valutazione, e la lesione del principio di segretezza dell’offerta economica per essere stata la commissione a conoscenza dell’importo prima della conclusione dei lavori. Il Comune e il controinteressato si sono costituiti, eccependo anche l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del provvedimento di aggiudicazione. L’istanza cautelare è stata respinta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità, reputandola infondata nel merito: la ricorrente ha domandato l’annullamento dell’aggiudicazione e il soddisfacimento in forma specifica, sicché nessuno dei motivi risulta fondato.
Sul primo motivo, il Tribunale osserva che la violazione dei termini del procedimento ha natura pacificamente acceleratoria e può al più determinare la responsabilità disciplinare del pubblico dipendente, non anche l’illegittimità dell’aggiudicazione e il subentro nel rapporto contrattuale, di cui non è stata dimostrata la spettanza.
Quanto all’uso della piattaforma telematica, il Collegio rileva che in atti è emersa l’ostensione della documentazione sin dal 23 aprile 2025. La ricorrente, inoltre, non ha formulato alcuna istanza al termine della gara, neppure ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm., per compulsare l’amministrazione ove avesse ritenuto carente la pubblicazione. La doglianza sulla mancata conoscenza dei criteri di punteggio avrebbe dunque richiesto l’esercizio del diritto di accesso, anche in corso di causa.
Sul terzo motivo, il Tribunale esclude una palese violazione del principio di segretezza dell’offerta economica: l’attivazione del soccorso istruttorio su uno specifico aspetto non implica di per sé alcuna violazione, poiché l’offerta è stata successivamente valutata insieme alle altre nel rispetto dei criteri del bando.
Il Collegio sottolinea che la ricorrente non ha neppure allegato un vizio idoneo a dimostrare che, in assenza delle censure denunciate, essa avrebbe superato la valutazione riconosciuta al controinteressato. Dall’infondatezza della domanda caducatoria deriva l’infondatezza della pretesa risarcitoria in forma specifica. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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