Ottemperanza al giudicato e riformulazione della graduatoria: effetti automatici del provvedimento presupposto (TAR Lombardia n. 1030 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza, qualora il giudicato di annullamento abbia caducato esclusivamente la graduatoria concorsuale nella parte in cui ha pretermesso il candidato, l’obbligo dell’amministrazione si esaurisce nella riformulazione della graduatoria con attribuzione del maggior punteggio accertato in giudizio. Le ulteriori utilità economiche e giuridiche discendono in via automatica dal provvedimento presupposto rimasto immune dall’annullamento, senza necessità di autonome statuizioni di accertamento o di condanna. La relativa quantificazione e la sua estensione temporale esulano dal giudizio amministrativo, afferendo al rapporto di pubblico impiego contrattualizzato. Resta ferma la competenza funzionale del TAR che ha emesso la sentenza confermata in appello quanto alla sola parte integralmente confermata.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente regionale inquadrato nell’ottava qualifica funzionale, partecipava alla selezione per l’accesso all’Area Quadri indetta dalla Regione Lombardia. Collocato al 638° posto della graduatoria, con esclusione dalla nomina riservata ai primi 430 candidati, impugnava il decreto presidenziale che aveva approvato la selezione, lamentando la mancata attribuzione di venti punti per l’incarico di responsabile di unità operativa in atto.

Il TAR accoglieva il ricorso con sentenza n. 1117/2010, poi annullata dal Consiglio di Stato per difetto di integrazione del contraddittorio. Riassunto il giudizio, la sentenza n. 398/2014 confermava le precedenti statuizioni. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7080/2021, accoglieva parzialmente l’appello, caducando le statuizioni ulteriori rispetto all’annullamento della graduatoria e respingendo il resto. Formatosi il giudicato, il ricorrente diffidava la Regione all’esecuzione; all’inerzia seguiva ricorso per ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di difetto di competenza funzionale sollevata dalla Regione, secondo cui la sentenza di primo grado sarebbe stata confermata in appello con diverso contenuto conformativo. Il Tribunale ribadisce la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 1, cod. proc. amm., già affermata con l’ordinanza collegiale n. 491 del 2024: il ricorrente chiede l’esecuzione della sentenza di primo grado nella sola parte confermata con identica motivazione, cioè la riformulazione della graduatoria mediante l’attribuzione del maggior punteggio riconosciutogli dal giudicato.

Nel merito, la Corte ricostruisce l’esatto perimetro del giudicato. Il decreto presidenziale del 1998 è stato annullato nella sola parte concernente la posizione conseguita dal ricorrente in graduatoria; la restante porzione resta immune. Ne deriva che la corretta esecuzione impone l’adozione di un nuovo decreto che riformuli la graduatoria assegnando all’interessato la posizione spettante.

Il passaggio centrale riguarda gli effetti di tale riformulazione. Poiché la parte residua del provvedimento non è stata intaccata, il ricorrente beneficia ipso iure degli effetti utili scaturenti direttamente dal dispositivo originario, che già prevedeva per tutti i vincitori la nomina a quadro dal 1° febbraio 1998 e l’indennità di cui all’art. 17 dell’accordo decentrato. La nomina e il diritto oggettivo alla corresponsione dell’indennità si acquisiscono quindi per effetto diretto del provvedimento presupposto, senza intermediazione di ulteriori pronunce giurisdizionali di accertamento o di condanna.

Il Tribunale precisa i limiti della propria cognizione: l’entità dell’indennità e la sua estensione temporale esulano dall’oggetto del giudizio e dalla stessa competenza del giudice amministrativo, afferendo al rapporto di pubblico impiego contrattualizzato. Eventuali ulteriori inadempimenti della Regione potranno essere reclamati dinanzi al giudice competente. All’amministrazione è assegnato il termine di sessanta giorni dalla comunicazione per la riformulazione. Il ricorso è accolto nei limiti esposti, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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