Cessazione dell’accoglienza al riconoscimento della protezione internazionale tra automatismo e verifica dell’inserimento nel SAI (TAR Molise n. 255 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 142/2015, le misure di accoglienza accordate al richiedente protezione internazionale cessano automaticamente, e non per effetto di un provvedimento discrezionale, all’esito positivo del procedimento di riconoscimento della protezione. Ne consegue che il provvedimento di cessazione ha natura vincolata e non richiede una motivazione analitica sulla situazione di vulnerabilità del soggetto, essendo sufficiente l’indicazione dell’intervenuto riconoscimento. Resta comunque fermo l’onere dell’Amministrazione di valutare, anche d’ufficio e tempestivamente, la possibilità di inserimento del beneficiario in un progetto territoriale del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI), secondo la disciplina di settore. La mancata definizione, nel breve termine, della procedura di inserimento non integra di per sé un’illegittima inerzia, ove l’Amministrazione abbia attivato tempestivamente il procedimento.
Il Fatto
Un cittadino straniero, titolare di protezione internazionale, impugnava dinanzi al TAR il provvedimento con cui la Prefettura aveva disposto la cessazione delle misure di accoglienza, nonché il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di ammissione al sistema SAI. Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente lamentava la mancata valutazione della sua situazione di vulnerabilità e l’eccessiva brevità del termine concesso all’Amministrazione per l’inserimento in un progetto territoriale, rilevando l’inerzia del Servizio Centrale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato che il ricorso contestava esclusivamente i tempi dell’azione amministrativa, senza mettere in discussione la natura vincolata della cessazione dell’accoglienza. La circostanza è dirimente: il Collegio ha ricordato che, secondo l’art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 142/2015, l’accoglienza è assicurata per la durata del procedimento di esame della domanda e, in via eccezionale, dopo il rigetto fino alla definizione del giudizio. Al positivo riconoscimento della protezione consegue, invece, in via automatica, la cessazione delle misure.
Tale regime, ha precisato la sentenza, non è stato innovato dai successivi interventi normativi (d.l. n. 113/2018 e d.l. n. 130/2020) ed è stato confermato dalla giurisprudenza richiamata (TAR Lombardia, Milano, n. 1664/2021; TAR Marche, n. 426/2025). La cessazione rappresenta, pertanto, una conseguenza rigidamente vincolata alla decisione di riconoscimento, con la conseguenza che sull’Amministrazione non incombeva alcun puntuale onere motivazionale in ordine alla situazione di vulnerabilità, essendo sufficiente il richiamo al fatto integrante la causa di cessazione.
Con riguardo alla contestata omissione di valutazione dell’inserimento nel SAI, il Collegio ha accertato che la Prefettura, venuta a conoscenza del riconoscimento, aveva tempestivamente inoltrato la segnalazione al Servizio Centrale. Tale condotta dimostra che l’Amministrazione ha preso in considerazione la possibilità, prevista dalla disciplina di settore, di un inserimento in un progetto territoriale, sicché non può configurarsi alcuna illegittima inerzia. Il ricorso è stato, pertanto, respinto, con compensazione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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