Payback dispositivi medici: improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 1625 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sopravvenuto pagamento degli importi richiesti a titolo di payback sanitario determina la carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio e l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti proposti avverso gli atti ministeriali e regionali di ripiano del superamento dei tetti di spesa dei dispositivi medici. La dichiarazione in udienza del venir meno dell’interesse, non contestata e coerente con gli atti di causa, preclude l’esame nel merito delle censure e consente la compensazione delle spese in ragione della pronuncia in rito.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, impugnava con il ricorso introduttivo gli atti ministeriali che avevano certificato il superamento del tetto di spesa nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Si trattava del decreto interministeriale del 6 luglio 2022, del decreto del Ministro della Salute del 6 ottobre 2022, dell’Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 e della circolare ministeriale del 29 luglio 2019.
Con plurimi ricorsi per motivi aggiunti la società gravava poi i singoli provvedimenti applicativi adottati dalle regioni e dalle province autonome, con i quali erano stati individuati i fornitori tenuti al ripiano e quantificati i relativi importi. Si costituivano in resistenza le amministrazioni statali e numerose regioni. All’udienza del 12 dicembre 2025 la difesa della ricorrente dichiarava l’avvenuto pagamento del dovuto in favore di regioni e province autonome, rappresentando la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della dichiarazione resa in udienza dal procuratore della parte ricorrente e la valuta alla luce degli atti di causa. La rappresentata intervenuta soddisfazione della pretesa sostanziale rende priva di utilità la decisione di merito sulle censure articolate.
Il Tribunale rileva che la dichiarazione di carenza di interesse, non contestata dalle amministrazioni resistenti, si fonda su un fatto sopravvenuto idoneo a incidere sull’interesse alla pronuncia. Ne deriva il venir meno della condizione dell’azione e la conseguente improcedibilità del ricorso introduttivo e di tutti i motivi aggiunti.
La pronuncia resta dunque sul piano processuale. Il Collegio non esamina nel merito i profili di illegittimità dedotti avverso gli atti di ripiano e gli atti presupposti, né si pronuncia sulla loro conformità al quadro normativo di riferimento.
Quanto alle spese, la definizione in rito del giudizio giustifica la loro compensazione integrale tra le parti. Il Tribunale dichiara pertanto improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti, con spese compensate, ordinando l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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