Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e prova del passaggio in (TAR Toscana n. 1079 del 17.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza a provvedimento del giudice ordinario, il ricorrente ha l’onere di depositare, unitamente al ricorso, la copia autentica del provvedimento e la prova del suo passaggio in giudicato, da fornirsi mediante il certificato di cui all’art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. Il carattere “eventuale” della prova, nell’art. 114, comma 2, c.p.a., riguarda i soli provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo indicati nell’art. 112, comma 2, lettera b), c.p.a., non le decisioni del giudice ordinario. Il mancato deposito del certificato rende il ricorso inammissibile. Non è consentita la rimessione in termini in assenza delle circostanze eccezionali di cui all’art. 37 c.p.a.

Il Fatto

Con cinque sentenze del giudice del lavoro dei Tribunali di Firenze, Pisa e Livorno, era stato accertato il diritto dei ricorrenti al beneficio della carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, ai sensi dell’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con accredito delle relative somme per gli anni scolastici indicati in ciascun titolo.

Ottenuti i titoli e notificatili al Ministero, i ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Toscana, chiedendo l’esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza formulare deduzioni sul merito, documentando il solo pagamento delle spese di lite.

La Motivazione della Corte

Nella camera di consiglio il Collegio ha segnalato al difensore, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile profilo di inammissibilità per il mancato deposito del certificato di passaggio in giudicato delle sentenze da ottemperare. Il difensore ha chiesto un rinvio per produrre la documentazione; la causa è stata trattenuta in decisione.

Il Tribunale muove dall’art. 114 c.p.a., che impone di depositare unitamente al ricorso la copia autentica del provvedimento e l’eventuale prova del suo passaggio in giudicato. Sul punto richiama l’orientamento secondo cui, per i provvedimenti del giudice ordinario, è onere del ricorrente fornire tale prova: l’avverbio “eventuale” si riferisce ai soli provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo contemplati dall’art. 112, comma 2, lettera b), c.p.a., che sono ottemperabili anche senza il giudicato (richiama TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 3020 del 2019 e Cons. Stato, sez. V, n. 5645 del 2015).

Nel caso concreto la parte ricorrente ha omesso di depositare i certificati ex art. 124 disp. att. c.p.c. rilasciati dalle cancellerie dei Tribunali che hanno emesso le sentenze. Da qui la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Il Collegio esclude la possibilità di accordare il rinvio richiesto: esso costituirebbe una rimessione in termini non giustificata dalle circostanze eccezionali previste dall’art. 37 c.p.a.. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda e della costituzione formale dell’Amministrazione debitrice.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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