Definizione agevolata dispositivi medici e cessazione materia del contendere (TAR Liguria n. 388 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata delle controversie in materia di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, disciplinata dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla l. n. 118/2025, si perfeziona con il versamento, da parte del soggetto obbligato, del 25% della somma originariamente dovuta. Il versamento integrale della percentuale richiesta determina l’effetto estintivo del rapporto contestato e, conseguentemente, la cessazione della materia del contendere nel giudizio amministrativo, con compensazione delle spese di lite secondo l’accordo tra le parti.
Il Fatto
La società ricorrente, impresa fornitrice di dispositivi medici, aveva impugnato dinanzi al TAR Liguria il decreto della Regione Liguria e gli atti statali e regionali conseguenti, con i quali era stato richiesto il versamento delle somme dovute a titolo di ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015.
Nel corso del giudizio, la Regione Liguria ha depositato memoria con la quale ha dato atto dell’avvenuta definizione della controversia secondo le modalità previste dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025, convertito in l. n. 118/2025, avendo la società ricorrente versato regolarmente la somma del 25% dell’importo dovuto per gli anni in questione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preso atto delle istanze concordi delle parti, ha rilevato che il versamento della percentuale prevista dalla normativa agevolativa ha determinato l’esaurimento dell’interesse sostanziale azionato dalla ricorrente e l’eliminazione degli effetti lesivi degli atti impugnati.
La definizione agevolata, introdotta quale misura di carattere straordinario per comporre il contenzioso in materia di payback dei dispositivi medici, è condizionata unicamente al pagamento della quota ridotta dell’importo dovuto; tale pagamento integra la condizione risolutiva espressa del rapporto e comporta il venir meno dell’oggetto della controversia.
La Corte ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con compensazione delle spese di lite, in conformità all’accordo intervenuto tra le parti, come da richiesta della stessa ricorrente.
Nota della Redazione
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