Nullo il ritiro in autotutela del titolo paesaggistico in elusione del giudicato (TAR Campania n. 553 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È nullo, per violazione del giudicato, il provvedimento con cui l’amministrazione disponga il ritiro in autotutela di un titolo autorizzatorio riproponendo le stesse ragioni già annullate in sede giurisdizionale. L’effetto conformativo della sentenza impone alla pubblica amministrazione di riavviare il procedimento dal punto in cui si è manifestato il vizio, valutando le osservazioni procedimentali del privato e gli atti già formatisi. Il principio del one-shot consuma la discrezionalità amministrativa e preclude all’amministrazione di decidere nuovamente in senso sfavorevole, anche su profili non ancora esaminati. Ne consegue la nullità dell’atto adottato in frontale contrasto con il dictum del giudice.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha ritirato in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, l’autorizzazione paesaggistica rilasciata nel 2015, insieme agli atti presupposti e consequenziali. La vicenda si innesta su due istanze di condono edilizio risalenti al 1986 e al 1995, rimaste a lungo senza definizione.
Dopo diffide e ricorsi, il TAR Campania-Salerno, con la sentenza n. 2154/2022 del 27.07.2022, aveva accolto l’impugnazione del diniego di condono, rilevando la violazione dell’obbligo di esaminare e confutare motivatamente le osservazioni del privato ex artt. 10 e 10-bis della legge n. 241/1990. In esecuzione di quel giudicato, il Comune ha invece adottato il ritiro in autotutela del titolo paesaggistico presupposto. Il ricorrente ha dedotto che l’atto riproponeva le medesime argomentazioni già annullate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso. La documentazione acquisita ha dimostrato che il provvedimento impugnato è stato reso in violazione ed elusione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2154/2022, che aveva annullato il diniego di condono per la mancata confutazione delle osservazioni procedimentali.
L’effetto conformativo del giudicato imponeva al Comune di riavviare il procedimento dal punto in cui si era manifestato il vizio, per una rivalutazione delle istanze di condono che tenesse conto delle controdeduzioni del ricorrente e della documentazione versata in giudizio. Il Comune, invece, ha disposto il ritiro in autotutela utilizzando le medesime argomentazioni già addotte a fondamento del diniego annullato, che il TAR aveva già vagliato come non idonee a superare le controdeduzioni documentate del privato.
Da qui la nullità dell’atto per violazione del giudicato, ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990. Il Collegio richiama il principio del one-shot, che preclude all’amministrazione di tornare a decidere sfavorevolmente nei confronti dell’amministrato, determinando la consumazione della discrezionalità amministrativa.
Accertata la mancata ottemperanza, anche in forza del principio di non contestazione di cui all’art. 64, comma 2, cod. proc. amm., il TAR ha ordinato all’amministrazione di eseguire il provvedimento, riscontrando le osservazioni procedimentali del 2016 ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria e spiegando in dettaglio le ragioni del proprio operato. L’adempimento è fissato in 60 giorni, con nomina del Commissario ad acta, individuato nel Segretario comunale, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza entro ulteriori 60 giorni. La declaratoria di nullità assorbe ogni ulteriore domanda; il Comune è condannato alle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.