Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Lombardia n. 873 del 24.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore può far valere il titolo esecutivo avente efficacia di giudicato, ma il giudizio non ha contenuto costitutivo del diritto di credito: esso serve soltanto a consentirne il soddisfacimento, con la conseguenza che l’entità delle somme calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’amministrazione. Il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 deve essere decorso prima dell’avvio dell’esecuzione coattiva. Decorso inutilmente il termine assegnato per l’adempimento, è legittima la nomina del commissario ad acta, che assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza. La richiesta di somme per ogni violazione o ritardo ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere respinta se manifestamente iniqua e sproporzionata.

Il Fatto

Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero resistente a corrispondere alla ricorrente, a titolo di carta docente per l’anno scolastico 2021/2022, la somma di euro 500,00. La sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata. L’amministrazione non aveva adempiuto, sicché la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la fissazione di una somma per ogni violazione o ritardo, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione.

La pretesa è risultata sorretta da idonea documentazione e non adeguatamente contrastata dall’ente debitore.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha anzitutto qualificato il titolo azionato come avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. La pretesa fatta valere dalla ricorrente è fondata su idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’amministrazione.

Il tribunale ha poi precisato la natura del giudizio: l’ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento. Ne deriva che l’esatta dimensione del diritto discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. L’entità delle somme calcolata dalla ricorrente, in particolare per il capitale residuo e gli interessi, non è dunque definitivamente vincolante per l’amministrazione: la loro misura e decorrenza vanno verificate secondo i parametri del titolo e della legge.

Sul piano temporale, il collegio ha rilevato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, che consente alle amministrazioni statali di disporre di tale intervallo, dalla notificazione del titolo esecutivo, prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con dichiarazione dell’inottemperanza e assegnazione di un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel provvedimento, dedotti gli importi versati. Quanto agli interessi legali e di mora, i conteggi del creditore non vincolano l’amministrazione al di là dei limiti di legge. La somma richiesta per ogni violazione o ritardo è stata esclusa, perché manifestamente iniqua e sproporzionata.

Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, provvedendo all’esecuzione entro i successivi centoventi giorni. Nessun compenso è dovuto, rientrando l’attività nei compiti istituzionali del commissario. L’amministrazione è stata infine condannata alle spese, distratte a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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