Sei scatti stipendiali nel TFS per il personale della Polizia di Stato (TAR Liguria n. 1079 del 09.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987, convertito in legge n. 472/1987, spetta al personale della Polizia di Stato collocato in quiescenza a domanda che abbia compiuto i cinquantacinque anni di età e trentacinque anni di servizio utile, e concorre alla determinazione della base di calcolo del TFS. Il termine del 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti, previsto dalla stessa disposizione, non ha natura decadenziale, ma è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. L’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 165/1997 opera ai soli fini del computo della base pensionabile e non incide sulla quantificazione della buonuscita. La scelta legislativa di riservare il beneficio al comparto sicurezza non è irragionevole e non viola gli artt. 3 e 81 Cost.

Il Fatto

I ricorrenti, ex dipendenti della Polizia di Stato in quiescenza, hanno agito per ottenere la riliquidazione del trattamento di fine servizio, chiedendo l’inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. Hanno quindi domandato la condanna dell’I.N.P.S. alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita e al pagamento delle maggiori somme, oltre interessi e rivalutazione.

L’Istituto si è costituito opponendo l’infondatezza della pretesa. La causa è giunta alla pubblica udienza del 3 ottobre 2025 e il Tribunale l’ha assunta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, muovendo dalla lettera dell’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987, come novellato dall’art. 21 della legge n. 232/1990. La norma attribuisce al personale dei ruoli commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti sei scatti del 2,50 per cento, da calcolare sull’ultimo stipendio, ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita, precisando che il beneficio spetta anche a chi chieda il collocamento in quiescenza con cinquantacinque anni di età e trentacinque anni di servizio utile.

Nel caso concreto i ricorrenti, collocati a riposo a domanda, avevano maturato al momento del pensionamento i requisiti anagrafici e di servizio prescritti. Il Tribunale ha quindi escluso ogni decadenza per mancata presentazione della domanda di pensione entro il 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti. Il termine, secondo l’orientamento consolidato richiamato (tra le altre, Cons. St., sez. II, 18 ottobre 2024, n. 8369; Cons. St., sez. II, 27 marzo 2023, n. 3098; C.G.A. Reg. Sic., sez. giur., 9 marzo 2023, n. 209; TAR Liguria, sez. I, 20 novembre 2024, n. 793), non ha natura decadenziale, ma serve a far decorrere il collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo, incidendo solo sulla tempistica dell’aspettativa di pensionamento.

Il Collegio ha poi respinto l’obiezione fondata sull’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 165/1997, che subordina il riconoscimento dei sei scatti, in caso di congedo a domanda, al previo pagamento della restante contribuzione previdenziale calcolata sui limiti di età del grado rivestito. La disposizione, per la sua stessa formulazione, opera ai soli fini del computo della base pensionabile e non incide sulla quantificazione della buonuscita.

Da ultimo, il Tribunale ha respinto l’interpretazione costituzionalmente orientata proposta dalla difesa dell’Istituto, secondo cui l’estensione del beneficio al pensionamento a domanda con la c.d. quota 90 contrasterebbe con i principi di ragionevolezza e sostenibilità della spesa. A fronte di una previsione di legge espressa, l’attività ermeneutica non può attribuirle un contenuto opposto al dato letterale. La determinazione dell’ammontare delle prestazioni sociali rientra nella discrezionalità del legislatore, non irragionevole perché l’istituto è previsto da una norma speciale applicabile al solo comparto sicurezza (tra le altre, Cons. St., sez. II, 22 maggio 2025, nn. 4473-4474-4475-4478; Cons. St., sez. II, 28 ottobre 2024, n. 8594-8598).

Il ricorso è stato pertanto accolto, con declaratoria del diritto al beneficio e condanna dell’I.N.P.S. alla rideterminazione del TFS. Sulle maggiori somme spettano, dalla scadenza del termine di ventisette mesi dalla cessazione volontaria del rapporto, interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria, escluso il cumulo tra i due istituti ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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